Matrimonio con separazione di beni, cosa succede in caso di decesso del coniuge

di Danila


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Ancora una volta l’Avvocato Cristiana Covaleov risponde ai dubbi dei nostri lettori dedicando un nuovo articolo alle leggi che si applicano in tutti i casi di morte del coniuge, e che riguardano la corretta divisione dei beni tra gli eredi. Ecco tutte le possibilità da prendere in esame in caso di separazione dei beni.

Successione legittima

Quando una persona muore senza lasciare testamento si apre la successione legittima. L’eredità si divide al coniuge, ai discendenti (ossia i figli), agli ascendenti (ossia i genitori), ai collaterali (ossia i fratelli e sorelle), agli altri parenti (detti successibili o eredi legittimi) e/o eventualmente allo Stato. Il primo soggetto che viene preso in considerazione è il coniuge del defunto al quale spetta:

– la metà del patrimonio se concorre con un solo figlio (l’altra metà spetta al figlio);

– 1/3 del patrimonio se i figli sono più di uno (gli altri 2/3 spettano in parti uguali ai figli);

– 2/3 dell’eredità se non ci sono figli ma ascendenti legittimi, fratelli o sorelle (l’altro 1/3 va suddiviso tra i genitori ed i fratelli e sorelle);

– tutta l’eredità se non ci sono figli, nè ascendenti, nè fratelli e sorelle.

La successione necessaria

Se invece una persona muore lasciando testamento si apre la successione testamentaria secondo le disposizioni dettate dal defunto. La legge tuttavia riserva comunque a favore di determinati soggetti, detti eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, “quota di legittima” della quale non possono essere privati.

La quota di legittima riservata a favore del coniuge è:

– la metà del patrimonio se il defunto non lascia figli;

– 1/3 del patrimonio se con il coniuge concorre un solo figlio;

– 1/4 del patrimonio se i figli sono più di uno.

Al coniuge non separato, anche quando concorra con altri chiamati, oltre alla quota di eredità, sono comunque riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Quindi se il coniuge ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima (secondo lo schema sopra esposto) per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti (che siano o non siano altri legittimari) o dalle disposizioni testamentarie, può far valere il proprio diritto (in via giudiziale) all’ottenimento dell’intera quota di legittima a lui spettante e fino alla reintegrazione della stessa.

I diritti del coniuge separato

Nella separazione tra i coniugi, al coniuge (separato, non divorziato) cui non è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva, spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Al coniuge cui invece è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva spetta solo un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del defunto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli altri eredi legittimi e non può comunque essere superiore a quella della prestazione alimentare goduta. Stessa disposizione si applica quando la separazione è stata addebitata ad entrambi. Malgrado la separazione, il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, al trattamento di fine rapporto (TFR) ed alla indennità di mancato preavviso.

I diritti del coniuge divorziato

Cosa ben diversa dalla separazione è il divorzio che produce l’effetto di sciogliere il vincolo matrimoniale e di tutti gli effetti civili nascenti dal matrimonio compresa la perdita dei diritti successori. Se però la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, ed il coniuge superstite versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità; e può farlo tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire anche in unica soluzione. Quindi l’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali sono stati soddisfatti in unica soluzione. In ogni caso il diritto all’assegno si estingue se il coniuge superstite passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito. Alle stesse condizioni (diritto all’assegno di mantenimento e stato di bisogno purchè non abbia contratto nuove nozze), all’ex coniuge superstite spetta anche la pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, e il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR), o una sua quota, maturato prima che sia stata pronunciata la sentenza di divorzio. Se qualora l’ex coniuge defunto fosse stato obbligato, in vita, a versare l’assegno di mantenimento mensile, a favore dell’altro coniuge, gli eredi però non dovranno continuare ad ottemperare a tale obbligo.

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