Le spese straordinarie nella separazione e nel divorzio

di francesca


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Una separazione è già di per sé un momento molto difficile e stressante per due persone, e lo diventa ancora di più nel momento in cui gli ex-coniugi si trovano a dover concordare le regole di una separazione consensuale o di un divorzio per quanto riguarda una delle questioni più complesse e problematiche: la ripartizione delle spese che oltrepassano l’assegno di mantenimento. Vediamo più da vicino di cosa si tratta…

Il diritto/dovere di istruire, mantenere ed educare i figli è sancito dalla nostra Costituzione e dal nostro Codice Civile, dalla famosa norma sull’affidamento condiviso. I figli, nel caso di separazione o divorzio dei loro genitori, conservano il diritto ad essere mantenuti nelle stesse condizioni per quanto riguarda le loro esigenze di tipo alimentare, ma anche sociale, sportivo e sanitario.

La regola generale è che l’onere di soddisfare i bisogni della prole debba essere ripartito in misura proporzionale alle possibilità economiche dei coniugi, anche tenendo presente il tempo trascorso presso ciascun genitore; proprio per determinare tale proporzione, nella gran parte dei casi, è necessario stabilire un assegno periodico che viene somministrato al genitore collocatario da parte dell’altro.

L’assegno può essere forfettario e comprendere dunque anche le spese scolastiche, sportive e di altro tipo; volendo si può prevedere invece un assegno di un certo importo, pattuendo però che alcune voci di spesa (ad esempio le sportive, le scolastiche etc.) saranno divise a metà: generalmente questa è la formula che viene utilizzata anche nelle sentenze dei Giudici.

Ma quali sono le spese che devono essere pagate al 50% oltre all’assegno di mantenimento? Né il legislatore, né la giurisprudenza hanno mai formulato un elenco definitivo di quali voci di spesa dovrebbero essere ricomprese nel concetto di spese scolastiche, mediche o sportive.

Possiamo dire che la gran parte delle sentenze considerano spese scolastiche da dividere le tasse universitarie, le rette, le spese richieste dalla scuola per gite culturali non facoltative, ma non la cancelleria, che fa parte delle spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento. Generalmente, a meno che non sia specificato diversamente, le spese per la mensa scolastica si considerano già nell’assegno, poiché rappresentano una parte delle spese per l’alimentazione.

Quanto alle spese mediche, sono sicuramente da dividere le spese relative a visite o interventi, ma non è stato mai chiarito definitivamente se rientrino nell’assegno le spese farmaceutiche, anche se legate a prescrizione medica. Per le spese sportive, possiamo affermare che la pratica di uno sport è riconosciuta come un elemento essenziale per lo sviluppo psicofisico del minore: il problema sorge, con l’affidamento condiviso, se i due genitori non si trovano d’accordo sul tipo di sport da far praticare.

Sono motivo di grande attrito fra i due ex-coniugi, invece, le formule vaghe riguardanti le cosiddette “spese straordinarie”: sul concetto di spesa ordinaria e straordinaria potremmo scrivere un libro a più tomi! Piuttosto che un elenco, cerchiamo di ricavare una risposta univoca che valga per tutti i casi: ogni situazione sarà vagliata in relazione alla capacità economica dei genitori, al tenore di vita goduto in precedenza ed al tenore di vita condotto durante la separazione, nonché all’ammontare dell’assegno che viene versato mensilmente.

Infatti, una spesa per una visita medica specialistica può essere classificata straordinaria nel caso in cui sia versato mensilmente un assegno di modesta entità; la stessa spesa sarà invece considerata ordinaria qualora l’assegno mensile sia di un importo tale da ricomprenderla senza problemi. La “straordinarietà” della spesa attiene dunque alla sua imprevedibilità ed al valore dell’assegno mensile di mantenimento.

Le pronunce dei Tribunali sono spesso in contrasto tra loro e non sempre ci aiutano a sciogliere le singole controversie: è emblematico il caso delle sentenze riguardanti la qualifica da fornire alle spese della mensa scolastica, se non meglio specificate dai coniugi: alcuni tribunali le qualificano “ordinarie”, quindi ricomprese nell’assegno di mantenimento, altre le qualificano “straordinarie”, quindi da pagare oltre all’assegno stesso. Comunque, in caso di un mancato accordo, i genitori possono rivolgersi al Tribunale perché provveda a specificare meglio la questione delle spese.

A mio parere, al momento della firma degli accordi consensuali o congiunti, oppure al momento di formulare le proprie richieste al Giudice, è necessario avere molto ben chiaro l’ammontare delle spese che si effettuavano durante la vita coniugale, ed ancor di più il piano delle spese che si intende effettuare in futuro, così da specificare, negli atti, ogni voce con puntualità e precisione, per evitare il più possibile spiacevoli discussioni e costosi ricorsi al giudice per la modifica delle condizioni.

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