Dal Comune alla Chiesa: seconde nozze… divine!

di francesca


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Ormai è un dato di fatto: il numero dei matrimoni che terminano con un divorzio è in costante crescita. L’Istat ha rilevato che, rispetto a quindici anni fa, i divorzi sono letteralmente raddoppiati, e ormai alla formula “finché morte non vi separi” si potrebbe sostituire un più realistico “finché giudice non vi separi”. Se solo qualche decennio fa il divorzio era quasi una sorta di tabù in Italia, oggi non è raro che chi esce da un matrimonio fallimentare si apra ad un nuovo amore e dia una seconda chance alla vita di coppia (pur senza arrivare ai numeri da Guinness di star come Liz Taylor…). Fortunatamente, famiglie allargate e secondi matrimoni non sono più uno scandalo ma dimostrano anzi che uomini e donne sono pronti a lasciarsi gli errori alle spalle e darsi una nuova occasione di felicità.

La scelta di risposarsi, però, può dare adito a dubbi e incertezze, legati più che altro alle difficoltà burocratiche in cui potremmo incorrere. Un dubbio molto frequente, per esempio, riguarda la possibilità di sposarsi in seconde nozze con rito religioso. Se il precedente matrimonio è stato celebrato in chiesa, l’unico modo è quello di farlo dichiarare nullo dalla Sacra Rota. E se invece il divorzio ha sancito la fine di un matrimonio civile? Tranquille, perché in questo caso per le Istituzioni Ecclesiastiche quel matrimonio semplicemente non è mai esistito!

Per la chiesa Cattolica, il consenso matrimoniale è l’atto con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. Le proprietà essenziali del matrimonio canonico sono quindi l’unità e l’indissolubilità, che sussistono proprio per il fatto che il matrimonio è un sacramento e va quindi celebrato in chiesa. Solo questo rito è quello che dà effettivamente valore al vincolo matrimoniale.

L’avvenuta celebrazione del matrimonio cattolico va annotata nel registro dei battezzati, così come va annotata, sullo stesso registro, l’eventuale dichiarazione di nullità, o lo scioglimento legittimo (caso, quest’ultimo, rarissimo). Naturalmente, in caso di matrimonio civile, nulla di tutto questo avviene; sono infatti necessarie solo le pubblicazioni civili e le annotazioni varie nei registri anagrafici. Dunque, quando si richiederà il certificato di battesimo, indispensabile per avviare la pratica burocratica che permetta il matrimonio canonico, non ci sarà annotato alcun matrimonio e la persona risulterà celibe o nubile.

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