Tradimento estivo: l’avvocato Marina Meucci risponde

di francesca


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C’è chi scrive che la “scappatella” sia una valvola di sfogo per rapporti routinari e noiosi e chi, invece la condanna come il più immorale degli abomini.


C’è chi la sogna, come simbolo di atteggiamento vacanziero, di libertà e voglia di divertirsi, utile per allentare la ripetitività e lo stress della vita moderna, e c’è chi la teme fortemente come elemento destabilizzatore della coppia.


C’è chi si chiede se sia meglio confessare o tacere.


La gran parte delle persone, a vario titolo interessate, si chiede che effetto può avere sul matrimonio dal punto di vista giuridico.


L’effetto più temuto del tradimento è che possa essere usato dal coniuge come motivo di “addebito” della separazione.


Intanto è evidente che il “tradimento estivo”, se pur consumato con maggior leggerezza di uno “invernale”, ha la stessa importanza giuridica: è, in entrambi i casi, il venir meno ad uno degli obblighi che il matrimonio comporta: la fedeltà.


Attribuire ad un coniuge l’addebito della separazione significa attribuirgli la responsabilità della fine dell’ “affectio coniugalis”, di essere venuto meno ad uno o più obblighi matrimoniali e/o di avere, con i suoi comportamenti, determinato l’impossibilità della prosecuzione della convivenza.


In generale la reazione al tradimento dipende dal contesto culturale e familiare in cui si vive: alcune coppie, magari implicitamente lo ammettono o quantomeno lo tollerano, altre lo trovano la più grande mancanza di rispetto che si possa attuare nei confronti del coniuge.


Non sempre il tradimento comporta necessariamente l’addebito per il fedifrago: il valore del tradimento in un giudizio di separazione, dipende proprio dal background della coppia.


Perché sia motivo di addebito, occorre dimostrare che abbia determinato la fine del matrimonio.


E per provare che abbia determinato la fine del matrimonio, bisogna dimostrare che tale atteggiamento non fosse, in qualche modo, tollerato o perfino accettato dalla coppia oppure che non si sia verificato quando la coppia si trovava già in uno stato di crisi.


Il Giudice cui viene chiesta una sentenza di separazione con addebito per infedeltà , indagherà infatti intanto sull’addotta infedeltà; provata quest’ultima, si pronuncerà sul nesso di causalità tra l’infedeltà e la crisi del matrimonio, valutando complessivamente i comportamenti di entrambi i coniugi.


Se accerta ad esempio, che la coppia coniugale non era caratterizzata dall’esclusività affettiva e sessuale, ben difficilmente potrà pronunciare un addebito così come non lo pronuncerà nell’ipotesi in cui venga provato che il tradimento in questione sia stato perpetrato durante una crisi già conclamata del rapporto matrimoniale, magari in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.

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