Bonus bebè 2015: a chi spetta, come ottenerlo e come fare richiesta

Il Bonus Bebè, entrato in vigore il primo gennaio, è una delle novità introdotte dalle Legge di Stabilità del 2015 e in pratica si tratta di un sussidio economico che verrà corrisposto mensilmente, previo possesso dei requisiti previsti in tal senso, ai genitori dei bambini nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il sussidio ammonta a 960 euro annui che verranno distribuiti mensilmente e a cui hanno diritto le neomamme che presentano la relativa domanda all’INPS, sulla base della propria situazione reddituale. Il bonus verrà erogato per i primi tre anni di vita del bambino.

Requisiti per richiedere il bonus bebè 2015

Possono presentare la domanda bonus bebè INPS tutte le mamme che partoriranno tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 o che in alternativa adotteranno un bambino nello stesso arco di tempo. Il pagamento del bonus sarà mantenuto fino a quando i requisiti rimarranno invariati, ma verrà sospeso oltre il terzo anno di età del bambino.

Le neo mamme riceveranno quindi un contributo mensile statale di 80 euro circa, per un totale di 960 euro annui, a partire dal mese di nascita o di adozione. Ciò significa che se il bambino nasce a marzo, giusto per fare un esempio, il contributo verrà erogato esattamente da quel mese. Per mantenere il bonus bebè nell’arco dei 3 anni di vita del bambino è essenziale che i requisiti in possesso non varino, ovvero che non venga superato il limite di reddito bonus bebè che dal 2015 al 2017 dovrebbe complessivamente non essere superiore a 25.000 euro. Per i nuclei familiari più poveri, invece, la soglia è quella dei 7.000, considerata come somma dei redditi dei genitori in riferimento all’anno solare precedente a quello della nascita del bambino, che di fatto poi è beneficiario dell’assegno. In generale quindi l’importo del bonus bebè è di 80 euro al mese se il reddito è inferiore a 25.000 euro e di 160 nel secondo caso preso in esame.

Hanno diritto al bonus Inps tutte le neo mamme o mamme adottive che siano cittadine italiane o di uno Stato membro dell’Unione Europea e le cittadine extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno.

Come e dove presentare la domanda

Per usufruire dell’agevolazione di 80 euro al mese per ogni figlio nato dal 1°gennaio 2015 in poi, bisogna presentare la richiesta compilando il modulo bonus bebè INPS per via telematica, se possedete il PIN dispositivo dell’INPS, oppure semplicemente recandosi in qualunque Caf o Patronato, che vi assisteranno nella compilazione della domanda e poi la trasmetteranno direttamente online. La domanda va presentata dopo la nascita del bambino.

Quando presentare la domanda

Dall’11 Maggio 2015 è possibile presentare la domanda all’Inps tramite lo sportello telematico (Home > Servizi > Assegno di natalità – Bonus Bebè).

I Requisiti sono i seguenti:

  • ISEE massimo di 25.000 €
  • La domanda di assegno va presentata di regola una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
  • La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo disposto ai sensi della legge 184 del 1983. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
  • Qualora l’assegno non possa essere più concesso al genitore richiedente (perché ad esempio decaduto dalla potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore) l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando per il medesimo figlio una nuova domanda entro i successivi 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice con il quale è stata disposta la decadenza dalla potestà oppure l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In tale caso, l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.
  • Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).
  • In caso di rinuncia al beneficio a favore dell’altro genitore, quest’ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L’erogazione dell’assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.
  • Per le nascite o adozioni o gli affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio ed il 27 aprile 2015 (data di entrata in vigore del DPCM 27 febbraio 2015), i termini di 90 giorni scadono il 27 luglio 2015. Se la domanda è presentata oltre questa data, l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

 

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