Separazione e divorzio, cosa cambia dal 1° marzo? Tutte le novità

di Redazione


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Nuovo processo della separazione e del divorzio, da mercoledì 1° marzo si applicherà il nuovo rito unico, introdotto dalla riforma del Processo Civile. Si tratta della cosiddetta riforma Cartabia, avviata dall’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia. Il decreto legislativo149/2022 entrerà in vigore, salvo proroghe dell’ultim’ora, martedì 28 febbraio. Conosciamo in dettaglio tutte le novità.

1° marzo, novità separazione e divorzio

Per quanto riguarda i procedimenti già pendenti al 28 febbraio, continueranno a essere valide le disposizioni attuali. Il nuovo rito unico è disciplinato dagli articoli che vanno da 473-bis a 473-bis.71, inseriti dal decreto legislativo 149 nel Codice di procedura civile.

Le nuove norme per la separazione e il divorzio entreranno in vigore dal 1° marzo 2023. L’obiettivo della riforma Cartabia è rendere queste pratiche più semplici e veloci, accorciando notevolmente i tempi.

La novità principale è che con un unico atto si potrà richiedere separazione e divorzio giudiziale. L’atto dovrà essere completo di ogni domanda, eccezione, prova e richiesta riconvenzionale da subito e per ottenere il divorzio la sentenza di separazione sullo status dovrà essere passata in giudicato. Sarà, inoltre, necessario che la non convivenza sia ininterrotta.

Nel dettaglio, le norme si applicano a quei procedimenti “in materia di persone, minorenni e famiglie” attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. I temi della separazione personale e dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come quelli legati al contenzioso di famiglia, faranno affidamento sulla nuova disciplina.

Il processo

L’organizzazione del processo delle crisi familiari cambia l’organizzazione in fasi, sostituita con un giudizio che impone alla parte istante di indicare da subito i “mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi” e i “documenti che offre in comunicazione”, si legge nell’articolo 473-bis 12.

Lo stesso articolo recita anche che “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori” al ricorso bisogna allegare le informazioni di carattere patrimoniale e reddituale riassunte dalla nuova norma con:

  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali (ma non di incarichi societari) ;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Sono, di fatto, meno informazioni di quelle richieste oggi. In ultimo, se il procedimento di separazione o divorzio coinvolge figli minori, al ricorso va allegato un “piano genitoriale”, con le regole per l’esercizio della bigenitorialità, che riporti gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lo schema delle frequentazioni che si possono prevedere nel nuovo assetto separativo o divorzile.

Altri dettagli

La nuova riforma per separazione e divorzio elimina la fase presidenziale. La prima udienza nei ricorsi  avrà luogo solo dopo una serie di passaggi, indicati da diversi articoli. Il primo provvedimento del giudice, così, è preceduto da uno scambio di scritti difensivi. Per le questioni più urgenti e delicate, invece, la riforma prevede la possibilità per il giudice di emettere “provvedimenti indifferibili” quando il ricorrente evidenzia nel ricorso (o emerge comunque) un “pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”.

Una volta rilevata la fondatezza dei rischi, assumendo “ove occorre sommarie informazioni”, il giudice “adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli”. Sempre con questo stesso decreto, il giudice fissa entro i successivi 15 giorni l’udienza per conferma, modifica o revoca del decreto. Qualora non venissero chiesti i provvedimenti indifferibili, il primo intervento del giudice sarà rimandato all’udienza di prima comparizione delle parti. Questa udienza deve avere luogo entro 90 giorna dal deposito del ricorso. La prima udienza, inoltre, deve essere preceduta dalla costituzione del convenuto e le parti possono poi presentare “ulteriori difese”.

La prima udienza

Diversi articoli regolano la prima udienza, con tutti i dettagli (473- bis. 21 e 473-bis.22). È previsto, tra le altre cose, il tentativo di conciliazione del giudice: qualora non riuscisse, sarà il giudice a dare “provvedimenti temporanei e urgenti” nell’interesse delle parti e dei figli. Assunte le prove, il giudice fisserà l’udienza di rimessione della causa in decisione, con questi termini per le parti:

  • 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni con note scritte,
  • 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali
  • 15 giorni per le memorie di replica.

In seguito all’udienza, la sentenza che definisce il processo di separazione va depositata entro 60 giorni. Questi tempi potranno dilatarsi, nei casi in cui debbano essere espletate consulenze tecniche d’ufficio.

Foto: Depositphotos.com.

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