Ammortizzatori Sociali in deroga 2011

Gli ammortizzatori sociali sono una risorsa che lo Stato mette a disposizione dei lavoratori nei momenti di sospensione dal lavoro. In particolare, ci sono ammortizzatori che riguardano la singola situazione lavorativa di un lavoratore e altri che riguardano la condizione di crisi di una, più aziende o anche di un intero settore merceologico.

Com’è noto, gli ultimi 2-3 anni ci hanno visto coinvolti in un particolare periodo di crisi economica che ha procurato una diminizione dell’impiego in moltissimi settori.
Chiunque, più e chi meno, si è visto alle prese con le pratiche di richiesta di ammortizzatori sociali o, magari, sa che potrebbe prima o poi dovervi accedere.
Ecco quali sono.

Indennità di disoccupazione

L’indennità di disoccupazione più che “ammortizzatore sociale” viene definita come “prestazione a sostegno del reddito“.
A poterla richiedere sono tutti gli impiegati che siano rimasti sospesi o cessati dal lavoro dipendente. Sono pertanto esclusi coloro che hanno lavorato come parasubordinati o come lavoratori autonomi. Questo perchè l’indennità in questione deriva da un contributo che azienda e lavoratore dipendente pagano sotto forma di tassazione sul reddito per ogni mese di paga. Questo contributo, viceversa, non è previsto nella tassazione dei cosiddetti Parasubordinati (Co.Co.Co, Co.Co.Pro e possessori di Partita Iva per intenderci) e i lavoratori autonomi.
In linea generale si può dire che l’indennità di disoccupazione dipende dal proprio Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di riferimento.

I requisiti

Per pote usufruire della DS bisogna avere i seguenti requisiti:

  • Essere disoccupati e non svolgere nessun tipo di lavoro nemmeno autonomo o parasubordinato
  • Avere 2 anni di contributi da lavoratore dipendente che abbia previsto cioè il pagamento del contributo contro la Disoccupazione Involontaria
  • Avere 52 settimane (un anno) di lavoro nel biennio precedente alla data del licenziamento
  • Aver perduto il lavoro e non essersi licenziati autonomamente, tranne che non si tratti di dimissioni per giusta causa

Quando fare la domanda

Entro 68 giorni dalla data del licenziamento o sospensione.
Nel caso di licenziamento per giusta causa è prevista una proroga di ulteriori 30 giorni e quindi la domanda va fatta entro 98 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Cassa Integrazione Guadagni

La CIG (Cassa Integrazioe Guadagni) a differenza della Disoccupazione è una misura di tutela del lavoratore, ma che non viene richiesta dallo stesso, bensì dall’Azienda di cui egli è dipendente. Questo significa che la CIG non dipende dal licenziamento del lavoratore ma, al contrario, dal riconoscimeto del particolare stato di crisi in cui versa l’Azienda da cui si è dipendenti a tempo indeterminato.
La C.I.G a sua volta, asseconda della motivazione aziendale per cui viene richiesta si divide in CIGO e CIGS ovvero ordinaria e straordinaria.

Il datore di lavoro, dunque, qualora dimostri particolari requisiti previsti dalla legge e una regolarità contributiva, può richiedere per i lavoratori risultanti in esubero, l’intervento dell’INPS con una integrazione salariale nei confronti del lavoratore, nella misura dell’80% dello stipendio che lo stesso lavoratore andrebbe a perdere.
Tale misura dell’80% della retribuzione prevede comunque un massimale che non può superare
i 1.073,25 € per il 2010.

Una particolare procedura di CIG è stata prevista in questi ultimi anni con la CIG in deroga che va a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Le varie Regioni hanno la facoltà di organizzare le Proprie politiche attive del Lavoro e che di volta in volta, definiscono i piani di formazione per i cassintegrati di propria competenza. I Piani Formativi sono pertanto disponibili sui siti delle Regioni e servono per indirizzare i lavoratori a cercare una nuova occupazione accrescendo competenze e reinserendosi nel circuito lavorativo.

Mobilità

Quando si parla di mobilità si rischia di incorrere in confusione. La mobilità è una procedura di integrazione salariale e di rioccupazione del lavoratore che dopo la CIG non ha potuto essere reintegrato al lavoro presso la sua azienda.

In questo caso il datore di lavoro (con i sindacati) predispondono una procedura contestuale di “licenziamento e messa in mobilità”. Questo tipo di intervento prevede una copertura salariale pari a quella della Cassa Integrazione con progressive diminuzioni dopo il dodicesimo mese.
Quando si parla di Mobilità non retribuita si fa invece riferimento a una ulteriore possibilità prevista dalla Legge che ha istituito delle liste di collocamento speciali: le liste di mobilità .
In questo caso si è materialmente senza lavoro nè retribuzione, ma si è iscritti in un elenco speciale di collocamento.

La migliore cosa comunque, nel caso in cui si sia perso il lavoro o la propria azienda sia in crisi, è rivolgersi all’INPS di riferimento e chiedere specifiche sulla propria situazione contributiva.
Nel caso di C.I.G. o Mobilità, invece conviene rivolgersi alle organizzazioni sindacali e ai C.A.F. della propria zona. Per ottenere un estratto contributivo (cioè della propria situazione contributiva pregressa) si può contattare l’803164 che è il numero verde dell’INPS.