Genitori rifiutati: la sindrome da alienazione parentale (PAS)

di francesca


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La Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) è una condizione che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuale, per cui il figlio, in seguito alla “programmazione” e al “lavaggio del cervello” agito su di lui da un genitore, assai più spesso dalla madre a causa del maggior tempo che normalmente ha per stare coi propri figli (genitore alienante) mette in atto comportamenti di denigrazione non giustificata nei confronti dell’altro genitore (il genitore alienato).

Sebbene il fenomeno sia stato discusso anche prima del 1980, Richard Gardner è stato il primo autore a etichettarlo come una sindrome relazionale, individuando otto sintomi primari che caratterizzano la Sindrome da Alienazione Parentale:

  1. la campagna di denigrazione del figlio nei confronti del genitore;
  2. motivazioni superficiali e assurde per giustificare il criticismo nei confronti del genitore alienato;
  3. il bambino nutre per il genitore alienato solo sentimenti negativi mentre per l’altro (l’alienante) prova solo sentimenti positivi;
  4. il minore afferma che la scelta di rifiutare un genitore sia propria e non indotta o influenzata dall’altro genitore;
  5. il suppoto immediato e automatico che il figlio manifesta verso il genitore alienante in casi di conflitto genitoriale;
  6. la mancanza di senso di colpa nel minore per la crudeltà e insensibilità verso il genitore alienato;
  7.  il minore riutilizza frasi e affermazioni del genitore alienante (si esprime a volte addirittura utilizzando gli stessi termini, oltre agli stessi concetti);
  8.  il bambino tende ad estendere l’ostilità anche ai familiari e agli amici del genitore alienato.

Agli otto criteri appena considerati, di tipo essenzialmente comportamentale, Gardner ha aggiunto altri quattro criteri di tipo relazionale che devono essere indagati qualora si sospetti una situazione di PAS.

Spesso, il bambino affetto da PAS cerca di evitare l’incontro con il genitore alienato inventandosi ad esempio altri impegni, compiti da fare, ecc… I bambini arrivano anche a somatizzare tale rifiuto con disturbi come mal di testa, mal di pancia, senso di vomito.

  1. Il comportamento del minore affetto da PAS è spesso provocatorio e teso a fare “perdere le staffe” al genitore alienato. Se ciò avviene il figlio ha il pretesto di ritornare dall’altro genitore e di confermargli che  i comportamenti messi in atto dal genitore alienato “giustificano” la sua opinione negativa su di lui.
  2. Il legame che si instaura tra figlio e genitore alienante di solito è di tipo esclusivo ed invischiante. Il figlio cercherà la continua approvazione del genitore con il quale, nei casi gravi, potrà evidenziare un legame simbiotico-patologico.
  3.  Si può parlare di PAS solo se da parte del minore c’è un ingiustificato cambiamento di comportamento nei confronti di un genitore con il quale prima della separazione coniugale aveva un rapporto positivo.
  4. Statisticamente, il genitore alienante è più frequentemente la madre per i motivi sopra indicati (affido con tempo maggioritario e collocazione prevalente presso la sua abitazione), sebbene siano in aumento anche i casi di padri alienanti.

Al fine di allontanare il figlio dall’altro genitore e distruggere la relazione tra loro, l’alienante impiega una serie di strategie tese a demolire l’immagine dell’ex-partner, come il dare particolare enfasi agli eventuali lievi problemi psicologici o comportamenti antisociali dell’altro genitore (una mancata promozione sul lavoro, l’essersi ubriacati ad una festa, il combinare pasticci ed ogni cosa che serva a metterlo in ridicolo o comunque a sminuirlo), esagerare il proprio ruolo di educatore e minimizzare quello dell’altro, escludere l’altro genitore dalle scelte o dagli eventi importanti per la vita del figlio (visite mediche o recite/gite scolastiche) per poi accusarlo dell’assenza.

Studi in materia hanno individuato alcune caratteristiche psicologiche e comporta-mentali che più facilmente si associano al genitore alienato: essere uomo, essere il responsabile della fine del matrimonio, avere un rapporto un po’ distaccato con i figli, avere un atteggiamento passivo e ambivalente nei confronti dell’ex partner, oppure aggressivo su questioni relative all’affido, così da poter essere facilmente identificato come  la “causa” di tutti i problemi.

Per i figli di genitori separati intendendo per separati anche quelli mai sposati ed i divorziati, la fascia di età tra i sette e i quindici anni sembra essere quello a maggior rischio perché il minore è molto suggestionabile e ancora non ha sviluppato a pieno le capacità di pensiero ipotetico-deduttivo che gli permettono di analizzare in modo critico le esperienze e le proprie convinzioni.

Il riconoscimento giuridico della PAS è storia abbastanza recente e assai controversa che necessita sicuramente un ulteriore processo di crescita anche se dal 2006 ad oggi diverse sono le sentenze che, riconoscendo la possibilità che sia in atto un’azione di alienazione genitoriale, prevedono accertamenti peritali o provvedimenti sull’affidamento dei minori e sulle modalità di visita dei genitori, anche se, una recentissima sentenza della Cassazione del marzo 2013 ha statuito che la Sindrome da Alienazione Parentale non è riconoscibile come malattia e pertanto una CTU che si fondi sulla PAS quale malattia costituisce devianza dalla scienza medica ufficiale e, come tale, non può costituire oggetto per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale.

 

Barbara Armanini, avvocato, socia dal 1995 di avviato studio legale milanese, da quindici anni si occupa prevalentemente di diritto di famiglia con particolare attenzione, oltre all’aspetto prettamente legale, a quello emotivo – familiare dei propri assistiti, avendo partecipato a diversi seminari di formazione sia giuridica che di conoscenza umana. L’esperienza maturata in entrambi i settori le permette di poter operare nel campo giuridico con le necessarie attenzioni e rispetto per le problematiche emotive emozionali così strettamente legate alle controversie familiari.

Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale
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