Stepchild adoption e unioni civili: facciamo il punto della situazione

di Cinzia Rampino


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Da qualche mese a questa parte un nuovo e spesso poco chiaro termine inglese è comparso sulle pagine dei nostri giornali e in tv: stepchild adoption. Ad esso immediatamente correlato c’è quello un po’ più noto di “unioni civili”.

Partiamo con il dire che stepchild adoption, letteralmente, significa “adozione del figliastro” e riguarda la possibilità del genitore non naturale di adottare il figlio del partner. L’ormai noto ddl Cirinnà è il disegno di legge che si sta occupando di questa questione non semplice: se il partner, marito, convivente o compagno possa adottare un figlio naturale della sua compagna.

C’è da dire che sin dal 1983 la legge italiana permette l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico, per le coppie eterosessuali sposate e conviventi. Tuttavia, mancando una legislazione su coppie dello stesso sesso,  le adozioni per genitori gay non sono contemplate dalla Legge.

A parte tutta la discussione politica, che poi è la vera questione in essere di tutta la faccenda, il punto è che l’Italia è rimasta uno dei pochi Paesi in Europa e al mondo a non riuscire a decidersi sull’argomento. L’Italia è anche uno dei fanalini di coda in quanto a decisioni sulle coppie di fatto, sulle unioni civili e su ciò che regolamenta la famiglia, per dire così, non tradizionale.

Giusta o sbagliata che sia, comunque, questa discussione che arriverà alla prova dei conti, ovvero in Senato, il 28 Gennaio 2016, ci mette in una posizione “sconveniente” e ritardataria in quanto a diritti civili. Ed è stata proprio l’Europa, infatti, a richiamarci sulla nostra arretratezza nella salvaguardia dei diritti civili delle coppie, dei bambini e delle unioni tra persone dello stesso sesso.

Stepchild adoption e unioni civili: che cosa dobbiamo sapere

  • Le stepchild adoption per coppie dello stesso sesso sono fattibili in moltissimi paesi d’Europa e del mondo: ad Andorra, in tre stati australiani, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia,  Danimarca,  Francia, Finlandia (dal 2017), Islanda, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Malta, alcune province del Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti  (meno il Mississippi), Sudafrica, Svezia, Uruguay. In  alcuni stati dell’Australia, in Germania, Estonia, Slovenia, Guiana francese è consentita solo l’adozione del figlio del partner.
  • La richiesta delle coppie dello stesso sesso ha come principale obiettivo la tutela dei bambini. I figli delle coppie dello stesso sesso nati all’estero con procreazione assistita eterologa sono, per la legge italiana, solo figli solo del genitore naturale. L’altro genitore non ha diritti e nemmeno doveri nei confronti dei bambini.
  • Il ddl Cirinnà è diviso in due parti: nella prima si parla di unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella seconda del riconoscimento della convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso oppure di sesso diverso.
  • Nel ddl Cirinnà si parla esplicitamente di stepchild adoption. Precisamente l’articolo 5 del disegno di legge Cirinnà, che punta a regolamentare le unioni civili in Italia, prevede che il componente dell’unione civile possa avere la facoltà di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner. Serve il consenso del genitore biologico e la disposizione del Tribunale.
  • L’affido rafforzato è una delle alternative proposte da chi non è daccordo con la stepchild adoption. Fino ai 18 anni c’è una forma di affido per il figlio del partner e solo dopo la possibilità dell’adozione.
  • Per quanto riguarda le unioni civili, il ddl Cirinnà dice che, come per i matrimoni, le unioni civili vanno stipulate davanti a un ufficiale dello stato civile alla presenza di testimoni. Le persone che lo stipulano devono essere maggiorenni.
  • Chi è già sposato o ha già contratto una unione civile in vigore non ne può contrarre altre.
  • Con l’unione civile è anche possibile prendere il cognome di uno dei partner, se lo si desidera.
  • Importanti proposte sono anche contemplate per i beni dei contraenti unioni civili, eredità e diritti in caso di morte, a prescindere (si spera) del sesso dei due partner.

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