Assegno divorzile e tenore di vita in costanza di matrimonio: cosa c’è da sapere

di Danila


Sei su Telegram? Ti piacciono le nostre notizie? Segui il canale di DonnaClick! Iscriviti, cliccando qui!
UNISCITI

Con il divorzio cessano gli obblighi ed i diritti connessi al matrimonio, tuttavia dottrina e giurisprudenza negli anni hanno concorso a generare e rafforzare un diritto vivente, fondato sull’art. 5 coma 6 L 898/1970, in forza del quale anche dopo la frattura del vincolo coniugale sopravvive un principio di solidarietà, seppur affievolito, in virtù del quale il coniuge economicamente più debole ha diritto a ricevere assistenza dall’altro coniuge.

La norma de qua precisa, infatti, che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”

La ratio di tale norma è basata su di un principio di solidarietà che è frutto del pregresso rapporto coniugale, in ragione del quale è necessario garantire uno stile di vita adeguato ad un soggetto con cui si è creata una comunione materiale e spirituale. L’assegno periodico di divorzio ha, dunque, carattere esclusivamente assistenziale, posto che è finalizzato a garantire al coniuge economicamente debole la conservazione di un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio.

Il principio della correlazione tra l’assegno divorzile e il tenore di vita precedentemente goduto conduce, tuttavia, ad una contraddizione logica e giuridica tra il medesimo e l’istituto del divorzio, posto che tale modus operandi proietta oltre l’orizzonte del rapporto di coniugio il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che cessa di produrre i propri effetti proprio con la sentenza di divorzio.

L’interpretazione prevalsa nel corso degli anni, che ha tristemente portato alla creazione di un “diritto vivente”, non attribuisce più all’assegno di divorzio una funzione di assistenza del coniuge economicamente non in grado di mantenersi, bensì di garanzia per il medesimo, di mantenere vita natural durante lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, comportando, dunque, un travalicamento del dettato normativo e delle stesse intenzioni del legislatore.

Questa discordanza tra lo scritto è l’applicato sembra aver generato, negli anni più recenti, seri dubbi non solo relativi alla legittimità del diritto vivente che è venuto a crearsi nel tempo, ma anche e soprattutto in relazione all’incostituzionalità della sua applicazione. La più recente Giurisprudenza di merito, infatti, ponendo alla base dell’analisi dell’istituto la funzione dell’assegno divorzile, ha rilevato che “l’obbligo di assegnare al coniuge economicamente più debole un assegno volto a garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio viola il  principio costituzionale di ragionevolezza” (Trib. di Firenze, ordinanza 15/5/12).

Tale correlazione risulta infatti palesemente contraddittoria, oltre che assolutamente irragionevole, posto che proietta il tenore di vita oltre l’orizzonte matrimoniale, prolungando all’infinito i vincoli economici derivanti da un rapporto, quello di coniugio, che non esiste più proprio a seguito del divorzio, molto spesso senza che ciò sia giustificato da una reale necessità di tutela di diritti ed interessi costituzionalmente garantiti.

L’interpretazione prevalsa nel diritto vivente, infatti, lungi dall’attribuire una funzione di assistenza all’assegno divorzile, costituisce in concreto una garanzia per il coniuge economicamente “debole”, di mantenere per tutta la vita un tenore di vita agiato, travalicando sia il dato normativo che l‘originaria intenzione del legislatore. La questione in oggetto sembra aver assunto rilevanza anche in sede comunitaria, ove la Commissione Europea ha previsto il principio secondo il quale “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni”, da ciò ne deriva che dopo il divorzio sopravvivono solo i legami riconnessi con la crescita ed il mantenimento dei figli, mentre quelli di carattere patrimoniale, qualora sussistessero, avrebbero carattere meramente temporaneo e circoscritto. Pertanto il perpetrarsi dell’applicazione di un “diritto vivente” che correla la determinazione dell’assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si pone in netto contrasto con lo stesso dettato normativo comunitario, generalmente accettato dalla maggior parte dei paesi membri dell’Unione Europea.

Alla luce di ciò l’applicazione del suddetto principio appare ormai anacronistica, oltre che irragionevole ed estremamente penalizzante per il coniuge onerato, posto che legittimerebbe il coniuge più debole a beneficiare, senza alcuna giustificazione costituzionalmente e giuridicamente accettabile, di una rendita ben superiore a quelli che sono i propri bisogni di natura assistenziale che, è qui il caso di ricordare, sono gli unici che il Legislatore ha riconosciuto come meritevoli di tutela.

La questione qui analizzata è ora al vaglio della Corte Costituzionale che, anche sulla base delle linee guida delineate in ambito comunitario, si auspica possa fare chiarezza sulla natura e sulla funzione dell’istituto al fine di arginare un modus operandi che appare sempre più anacronistico, irragionevole ed estremamente ingiusto per i coniugi obbligati a sopportare un onere economico che origina da un rapporto i cui effetti sono cessati proprio in ragione del divorzio.

Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale
Via C. G. Merlo, 3 – 20122 Milano
P.Iva  IT 11532800155
http://www.vannucchiassociati.it/

Dalla stessa categoria

Lascia un commento

Correlati Categoria