Divorzio breve, la riforma che snellisce le tempistiche procedurali

Ad oggi, manca solo l’approvazione al Senato della riforma che introdurrà il cosiddetto “divorzio breve”: peraltro, data la votazione ampiamente favorevole della Camera dei Deputati dello scorso 29 maggio, ad opera di svariate forze politiche, il via libera da parte di Palazzo Madama parrebbe doversi risolvere in una formalità. In ogni caso, il condizionale è ancora d’ obbligo in quanto, come la storia politica insegna, quando la discussione riguarda quei grandi temi che coinvolgono oltre che valutazioni politiche anche profili etici e convinzioni religiose, non si possono escludere colpi di scena.

Quel che è certo è che se la norma venisse approvata anche dal Senato, e dovesse pertanto entrare in vigore, si tratterebbe di una riforma non indifferente del diritto di famiglia, non tanto a livello sostanziale, quanto a livello procedurale, in particolare per quello che attiene alle tempistiche dell’iter per ottenere il divorzio, che la riforma intende diminuire nettamente rispetto alla vigente disciplina.

Tecnicamente cosa cambierà?

Dal punto di vista sostanziale, infatti, il testo approvato dalla Camera non ha sconvolto l’attuale impianto normativo: entrambi gli istituti giuridici di rilievo in caso di cessazione degli effetti del matrimonio – separazione e divorzio – vengono mantenuti, a scapito di chi auspicava, al fine di snellire l’iter, l’abolizione della separazione, istituto peraltro non previsto in taluni ordinamenti europei.

Ciò che muta drasticamente, invece, è la tempistica dell’intera procedura, come si evince dall’ art. 1 del testo approvato.

Attualmente, vale la pena ricordare, ai sensi della legge sul divorzio del 1970 sul divorzio, il divorzio può essere richiesto, mediante ricorso, solo dopo che siano decorsi 3 anni dall’ udienza presidenziale – che è la prima udienza del giudizio di separazione, in cui i coniugi compaiono dinnanzi al Presidente del Tribunale, sia si proceda consensualmente che giudizialmente.

Con le novità introdotte dal testo di legge in questione, rimane sempre necessario il decorrere di un certo periodo di tempo di separazione ininterrotta prima di poter richiedere il divorzio: ciò che viene modificato è, piuttosto, la durata del periodo – che viene drasticamente ridotto e peraltro differenziato a seconda del tipo di separazione occorsa –  e il momento in cui tale periodo inizia a decorrere.

Per quanto concerne la durata del lasso di tempo, il testo della norma differenzia il caso della separazione giudiziale da quello della consensuale: nella prima situazione, in particolare, sono richiesti 12 mesi prima di poter presentare il ricorso per il divorzio, mentre in caso di separazione consensuale, sono sufficienti 6 mesi.

Per quel che riguarda, invece, la decorrenza di tale periodo, il momento iniziale non sarà più l’udienza presidenziale: nel caso di separazione giudiziale, il termine decorrerà dalla notificazione al coniuge della domanda di separazione, mentre nel caso di separazione consensuale decorrerà o dalla data di deposito del ricorso congiunto, o dalla data di notificazione del ricorso, nel caso in cui il ricorso sia stato presentato da parte di uno solo dei coniugi.

Conclusione

Tutto ciò – come sempre avvenuto con l’avvento delle principali riforme in materia di diritto di famiglia – non potrà non portare con sé delle conseguenze sociali rilevanti e delle divergenze circa l’opportunità di un simile intervento.

Da un lato, il partito dei favorevoli alla riforma sostiene che l’innovazione favorirebbe i matrimoni, in quanto la velocizzazione della tempistica per il divorzio incentiverebbe tutti coloro i quali erano restii a sposarsi proprio a causa del timore delle tempistiche in oggetto.  Dall’ altro, la vox dei contrari alla riforma così come si presenta ad oggi, ritiene la contrazione del termine una minaccia per la solidità familiare, in quanto non verrebbe data un’adeguata tempistica ai coniugi per cercare di conciliarsi in modo di risolvere i loro conflitti: alcuni di questi, piuttosto, auspicano un intervento normativo differente, che introduca una conciliazione obbligatoria per i separati, prodromica alla possibilità di chiedere il divorzio.

Per quel che attiene il piano strettamente giuridico, invece, il parere di chi scrive è che si tratta di una riforma senza dubbio rilevante, ma probabilmente più prudente di quella auspicabile: mantenendo, infatti, l’ istituto della separazione come condicio sine qua non all’ ottenimento del divorzio, e abbreviando il lasso temporale tra l’ una e l’ altro, infatti, si avrà la conseguenza sì di comprimere la tempistica dell’ intero iter finalizzato allo scioglimento degli effetti del matrimonio, ma a fronte di un rovescio della medaglia piuttosto evidente, stante in una effettiva duplicazione della separazione, proprio a causa della compressione tempistica.

Sarà il tempo, in ogni caso, a rivelare se la spinta riformatrice sarà stata sufficientemente vigorosa, in modo da facilitare la procedura e non solo di velocizzarla, oppure se l’intervento sarà stato più formale che sostanziale, come un semplice “restyling” non idoneo ad innovare una materia sempre più oggetto di riflessioni e critiche, soprattutto per il suo utilizzo in costante crescita negli ultimi decenni.

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