Comunione o separazione dei beni?

di francesca


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Molto spesso rimaniamo esterrefatte di fronte alle battaglie legali che si scatenano in seguito ad una separazione tra vip, battaglie che a volte, come nel celebre film La guerra dei Roses, possono trasformarsi in veri e propri “scontri all’ultimo sangue” per accaparrarsi una fetta il più grande possibile del patrimonio famigliare. Quindi, prima di giurarsi amore eterno, è bene mettere un momento da parte le questioni di cuore per concentrarsi su quelle “bancarie”. Non sarà un caso se matrimonio fa rima con patrimonio! False convinzioni in relazione al reale significato dei concetti di comunione e di separazione dei beni, ci possono portare a scelte sbagliate. Cerchiamo di comprendere logica e funzionamento di questi istituti giuridici.

Con i termini “comunione” o “separazione” dei beni, si indica il regime patrimoniale che i coniugi attuano per gli acquisti successivial matrimonio. Il regime patrimoniale tipico del matrimonio, in Italia, è la comunione dei beni: infatti, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi, viene applicato in modo automatico per tutti i matrimoni celebrati dal 20 settembre 1975 in poi.

In tale regime, gli acquisti successivi al matrimonio costituiranno patrimonio comune, indipendentemente da chi dei due stipula l’atto di acquisto, e nessuno dei due può vendere beni della comunione se non con il consenso dell’altro e dividendo il ricavato a metà.

Non tutti gli acquisti successivi al matrimonio, però, rientrano nella comunione: è il caso dei beni personali, delle aziende costituite prima del matrimonio ed alla cui gestione il coniuge non ha mai partecipato, i beni di cui i coniugi erano già proprietari prima del matrimonio, quelli acquisiti per donazione o successione, quelli ottenuti da un risarcimento danni, quelli strumentali all’esercizio della professione.

Non rientrano nella comunione neanche i beni acquistati dopo il matrimonio ma pagati con il ricavato della vendita di un bene personale: in tal caso è necessario che l’altro coniuge sia presente all’atto di compravendita ove viene dichiarata espressamente la provenienza del denaro necessario per l’acquisto.

Nel regime di “separazione dei beni” ciascun coniuge è titolare esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio. Ciò significa che ne può disporre a suo piacimento e può anche venderlo senza che sia necessario il consenso dell’altro.

Tale convenzionedeve essere stipulata per atto pubblico, altrimenti è nulla, e può essere scelta sia dichiarando tale volontà durante la cerimonia del matrimonio, sia in un qualunque momento successivo, stipulando una convenzione davanti ad un notaio: nel primo caso è gratuita, nel secondo caso sarà necessario pagare l’onorario del professionista.

Il regime della separazione dei beni viene annotato all’anagrafe e risulta quindi dal certificato di matrimonio. Se non vi è alcuna annotazione sul certificato, significa che i coniugi non hanno stipulato convenzioni di sorta e che quindi il loro regime patrimoniale è, automaticamente, la comunione dei beni.

La modifica del regime patrimoniale non ha efficacia retroattiva e vale solo per gli acquisti successivi alla modifica stessa. Ad esempio, se la separazione dei beni viene attuata per atto notarile, dopo che i coniugi hanno già acquistato un immobile in comunione dei beni, tale immobile rimarrà nella proprietà dei coniugi al 50%; solo i beni acquisiti dopo la modifica del regime patrimoniale saranno di proprietà esclusiva del coniuge che li acquista.

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