Doppio cognome in Italia, basta “all’invisibilità della madre”, le motivazioni della Consulta

di Redazione


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La Corte costituzionale ha reso note le motivazioni della sentenza del 27 aprile scorso che ha cancellato la regola dell’automatica assegnazione ai figli del cognome del padre.

La Corte ha spiegato che l’automatica attribuzione del solo cognome paterno “si traduce nell’invisibilità della madre” ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che “si riverbera e si imprime sull’identità  del figlio”. Ciò comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sentenza n. 131 depositata oggi – redattrice la giudice Emanuela Navarretta – la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.

L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Nella motivazione della sentenza la Corte ha spiegato che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare” e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori”.

Lo stesso, eventuale, accordo fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parità, poiché senza eguaglianza mancano le condizioni per un autentico accordo.

Pertanto, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.

Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire “ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario”, dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio. Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli. Tutto ciò, fintantoché il legislatore non decida di prevedere, eventualmente, altri criteri.

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