Figli legittimi e naturali: una nuova legge che annulla le differenze

di francesca


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Come già scritto in altri miei articoli di questa rubrica, è impossibile non notare i profondi cambiamenti che stanno trasformando la società italiana e la sua istituzione fondamentale: la famiglia. Cambiamenti che dovrebbero essere seguiti di pari passo anche dall’ordinamento giuridico, soprattutto quando si tratta di tutelare i nostri figli. Finalmente, anche lo Stato italiano ha preso atto del fatto che ormai sono sempre di più i bambini nati in quelle che vengono definite “famiglie di fatto” ed ha così promulgato una legge che sancisce che tutti i figli, nati cioè indifferentemente dal matrimonio o dalla convivenza, hanno lo stesso stato giuridico.

Non avremo più, almeno nel linguaggio dei tribunali, “figli legittimi” e “figli naturali”, dato che questa legge ha ormai equiparato lo status giuridico di entrambi. Con questo provvedimento si sono in parte già eliminate, ed in parte bisognerà ancora provvedere, tutte quelle differenze che erano di ostacolo alla pari dignità giuridica dei figli. Vediamo insieme quali sono gli effetti più importanti di questo nuovo provvedimento legislativo.

Da oggi anche la filiazione fuori del matrimonio potrà essere accertata con ogni mezzo. Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio (ma anche l’adozione) avrà effetti anche riguardo ai parenti del genitore che lo effettua, nonni compresi, con tutte le conseguenze giuridiche, anche ereditarie. I nonni, che fino ad oggi potevano solo attraverso i loro figli far valere il diritto dei nipoti a mantenere un rapporto con i nonni, potranno finalmente far valere in giudizio il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti.

Inoltre vengono finalmente recepiti i principi contenuti in molte Convenzioni Internazionali dove si prescriveva la necessarietà dell’ascolto del minore: infatti, secondo la nuova legge,il minore che ha compiuto quattordici anni deve prestare il proprio consenso al riconoscimento e, il minore che ha compiuto dodici anni deve essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi. La legge ha preso atto della più precoce capacità di discernimento del minore ed ha stabilito, come regola generale, che i figli potranno essere riconosciuti da un soggetto che abbia compiuto i quattordici anni (con la vecchia legge si poteva dai sedici in poi), salvo l’eventuale autorizzazione del Tribunale per farlo addirittura prima.

Si potranno riconoscere i figli nati da una relazione incestuosa, se ciò corrisponda al loro interesse e con l’autorizzazione del tribunale per i minorenni, se del caso.

Quanto al riconoscimento di un figlio che avvenga successivamente al riconoscimento dell’altro genitore, è stato stabilito un procedimento più rapido che permette di riconoscere il figlio anche quando l’altro genitore neghi, senza motivi realmente validi per il minore, il suo consenso; con lo stesso procedimento si potrà anche decidere in merito all’affidamento.

Il Tribunale per i Minorenni continuerà ad occuparsi dei procedimenti per la decadenza della potestà e per le adozioni, mentre non avrà più competenza per gli affidamenti dei figli nati fuori dal matrimonio. Assieme agli alimenti per i figli, infatti, anche le decisioni in merito all’affidamento spetteranno al Tribunale Civile, sia che si tratti di figli nati da un matrimonio che di figli nati da una convivenza.

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