Coppie non sposate: l’affidamento dei bambini

di francesca


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Le coppie e famiglie cosiddette “di fatto” sono ormai una realtà anche in Italia ed anche l’ordinamento giuridico sta progressivamente recependo questi cambiamenti. Dal 2006, ad esempio, le disposizioni relative all’affidamento dei figli di persone unite in matrimonio sono state equiparate a quelle dei figli dei conviventi.

Anche per i minorenni nati da un rapporto more uxorio che si interrompe vale dunque l’affidamento condiviso ed il principio della “bi-genitorialità”, cioè la corresponsabilità dei genitori per l’istruzione, la cura e l’educazione dei figli.

Poiché non è previsto che la coppia non sposata possa separarsi presso il Tribunale Civile, spesso le coppie non sposate si chiedono a chi è necessario rivolgersi per stabilire le condizioni di affidamento dei loro figli quando interrompono la loro convivenza: a tale scopo esiste il Tribunale per i Minorenni, la cui competenza territoriale è stabilita in relazione alla residenza dei minori.

Così come per le separazioni che si depositano al Tribunale Civile, ci si può rivolgere al Tribunale per i Minorenni sia a titolo personale, depositando un proprio ricorso contenente la propria proposta, sia congiuntamente all’altro genitore, proponendo assieme un accordo relativo ai figli.

Anche il Tribunale per i Minorenni, come il Tribunale Civile per le coppie sposate, disporrà l’affidamento mono genitoriale solo in casi eccezionali: l’affidamento condiviso è invece la norma.

La grossa novità rispetto alle procedure del passato riguarda il fatto che il Tribunale per i Minorenni, quando decide per l’affidamento dei figli, decide anche per il loro mantenimento, disponendolo a carico del genitore non collocatario, cioè quello che vive di meno con i figli. Tale assegno ha una funzione integrativa rispetto a quanto già il genitore che ne è gravato spende quando i figli si trovano con lui.

Quanto al collocamento, nonostante tutti i dibattiti e le battaglie che conducono molti padri si deve notare che nella stragrande maggioranza dei casi è ancora appannaggio della madre. Al padre, che secondo la norma dovrebbe trascorrere la stessa quantità di tempo della madre con i figli, è invece generalmente riservata la consueta formula dei due pomeriggi a settimana (possibilmente senza pernotto fino all’età scolare o poco prima) e del fine settimana alternato con la madre.

Anche quando ci si rivolge al Tribunale per i Minorenni sarebbe bene aver raggiunto un accordo che tenga conto delle esigenze dei propri figli e dell’organizzazione che già si è instaurata e che si considera maggiormente consona ai propri bisogni.

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