Licenziato per il resto di un caffè da 1,60: l’azienda condannata al risarcimento
Uomo prende caffè al distributore in ufficio_(Depositphotos.com)_Donnaclick
Una piccola somma, appena 1 euro e 60 centesimi, è costata il posto a un dipendente di una ditta di Brescia
In un’Italia dove il lavoro è spesso una conquista fragile e il clima aziendale può diventare teso, alcune storie colpiscono per la loro apparente sproporzione. È il caso di un dipendente licenziato per aver preso il resto da una macchinetta del caffè, una vicenda che ha sollevato interrogativi su etica, diritti e proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Tutto inizia in una ditta del Bresciano nel giugno 2024. L’uomo, un metalmeccanico con oltre 14 anni di servizio, si reca alla macchinetta del caffè durante la pausa, ma non riceve il resto di 1 euro e 60 centesimi.
Il giorno successivo, alla presenza del tecnico del distributore, raccoglie le monete rimaste nella macchina. Quel gesto, per alcuni equivoco, ha segnato l’inizio di una lunga controversia.
Secondo un collega, che lo ha visto compiere l’azione, l’uomo si sarebbe appropriato del denaro senza permesso. Il tecnico, interpellato, ha negato di aver dato il consenso. L’azienda, nel dubbio, ha scelto di licenziarlo. Ma la giustizia, un anno dopo, ha dato torto al datore di lavoro.
Licenziato per un euro e sessanta
Nonostante il dipendente avesse restituito la somma nel giro di poche ore, il provvedimento disciplinare è stato immediato e severo. L’azienda ha contestato due accuse: appropriazione indebita e minacce nei confronti di un collega. Il Tribunale di Brescia, esaminando i fatti, però, ha ritenuto la reazione del datore di lavoro “obiettivamente sproporzionata rispetto alla gravità della condotta”.
Il giudice del lavoro, Natalia Pala, ha infatti sottolineato nella sentenza come le presunte minacce fossero troppo vaghe per giustificare un licenziamento. “Con riferimento all’ipotesi di minaccia, sia verbale che fisica, occorre in primo luogo rilevare la genericità della contestazione, priva di alcuno specifico riferimento”. Il collega coinvolto ha confermato che il dipendente era stato solo “sgarbato ma non minaccioso”. Inoltre, la restituzione del denaro è stata considerata un segnale chiaro della buona fede dell’uomo. “Le monete le ho prese perché non era chiaro se il tecnico me le avesse lasciate o meno”, avrebbe raccontato il dipendente. Il Tribunale ha sottolineato che, anche qualora non vi fosse stato consenso, il gesto non ha arrecato alcun danno concreto all’azienda.
Il giudice: “Sanzione eccessiva, nessun danno concreto”
Il ricorso del lavoratore, sostenuto dall’assenza di precedenti disciplinari e dalla lunga carriera interna, ha trovato pieno accoglimento. Il Tribunale ha deciso di non disporre il reintegro, ma ha condannato l’azienda al pagamento di 18 mensilità come indennizzo. Nella sentenza si legge che “non conta tanto stabilire se il dipendente si fosse appropriato indebitamente o con consenso delle monete, ai fini del licenziamento, ma se ci siano state conseguenze negative per la ditta”. E nel caso specifico, non solo non vi sono stati danni reali, ma il comportamento del lavoratore non ha pregiudicato in alcun modo l’attività produttiva.
Il punto centrale, secondo la corte, è che il licenziamento non può essere un atto punitivo scollegato dalla reale entità del comportamento contestato. In assenza di danni economici o morali, e tenuto conto della lunga permanenza in azienda, la sanzione è stata ritenuta eccessiva.

