Quando si subisce l’astinenza sessuale: tra sessuologia e psicologia legale

di francesca


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Per la legge italiana il mancato assolvimento dell’obbligo coniugale lede il diritto alla sessualità, tutelato dalla costituzione italiana, pertanto disfunzioni sessuali che impediscono il coito possono comportare il divorzio, senz’altro l’annullamento del matrimonio, non consumato, da parte del Tribunale della Sacra Rota. I casi per cui il matrimonio risulta non consumato (“matrimonio bianco”) fanno riferimento sia al “vaginismo” (impossibilità di penetrare la vagina per l’elevata resistenza all’apertura dei muscoli dell’ostio vaginale per cui il coito risulta doloroso ed impossibile) sia a due disfunzioni sessuali maschili: la disfunzione erettile (già impotenza) e l’eiaculazione precoce (se prima della penetrazione) causa rispettivamente di “impotentia coeudi” e di “impotentia generandi”.

Se poi, uno dei due coniugi, prima del vincolo coniugale ed in prospettiva di costituzione di tale vincolo, non informa il partner della propria disfunzionalità che impedisce l’assolvimento dell’obbligo coniugale, la sua condotta, contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, danneggia il partner che con il matrimonio si aspetta rapporti sessuali completi e figli. Quindi il danno, per la legge italiana, è risarcibile ed è configurabile prevalentemente come “danno biologico” (lesione dell’integrità psico fisica della persona), cui va aggiunto pure “il danno esistenziale” (compromissione della qualità della vita) ed il “danno morale” se il giudice accerta che il partner, nella sua condotta omissiva, ha commesso un reato.

Solitamente deputati ad accertare la presenza della disfunzione, stabilirne la causa (psicologica o organica), datarne l’esordio, pronosticarne l’eventuale perpetuità, calcolarne il valore monetario e relazionare con una parere tecnico, scritto, sono i sanitari iscritti all’albo degli psicologi o dei medici, con specifica formazione specialistica post lauream in psicologia e/o medicina legale, di norma iscritti agli albi dei tribunali come consulenti tecnici.

Dal punto di vista più clinico, se si esclude l’aspettativa condivisa di procreazione, resta alla coppia (in un contesto di evidente laicità) la condivisione di esperienze sensuali di libero  piacere, fine a se stesso, all’interno della relazione. Se la penetrazione non è possibile manca comunque alla coppia un’esperienza di piacere, completa ed integrale, che se particolarmente attesa diventa importante. Tuttavia, secondo una logica sessuologica, negli incontri di coppia, prima o dopo il matrimonio, obiettivi fissi, doveri prestazionali o “coniugali” rischiano di raffreddare la relazione, sono forieri di inceppamenti di percorso per disfunzionalità sessuali emergenti, favorite da un pensiero troppo stereotipato con aspettative spesso irrealistiche per cui, l’esperienza sessuale, da esperienza gioiosa e piacevole diventa sgradevole, irritante, addirittura frustrante.

Tale aspettativa rischia così di privare le persone non solo del piacere propriocettivo, tipico dell’orgasmo, ma pure del piacere di godere liberamente di altre espressioni sessuali e percezioni erotiche di coppia, comunque importanti. Inoltre, l’idea disfunzionale dell’esperienza sessuale vista riduttivamente come penetrazione, può inibire all’uomo e alla donna un piacere integrato da condividere liberamente insieme.
 
Se comunque si riscontrano anche momentanee difficoltà sessuali è preferibile che la coppia si rivolga, all’esordio, ad un sessuologo clinico (prima di affidarsi ad avvocati e a psicologi legali) tanto più che, nella maggior parte dei casi, eventuali problematiche sessuali possono risolversi in tempi relativamente brevi e con un’alta percentuale di successi terapeutici.

Professor Paolo Zucconi, psicoterapeuta e sessuologo clinico comportamentale, psicologo legale a Udine

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