Mi sposo o convivo? Le unioni di fatto in Italia.

Sposarsi o convivere? Un dilemma che coinvolge un numero sempre maggiore di coppie nel nostro paese; coppie che spesso, per vari motivi, non vogliono oppure non possono sposarsi (basti pensare al caso delle coppie omosessuali), e che scelgono quindi di suggellare il proprio legame affettivo e familiare con le cosiddette “unioni di fatto”. Non a caso è sempre più acceso il dibattito sull’eventuale regolamentazione di tali unioni di fatto (altrimenti dette unioni more uxorio), cioè le convivenze stabili di due persone che non hanno contratto alcun genere di matrimonio.

Anche il mondo accademico è diviso: a quanti sostengono che non si debba regolamentare il rapporto di due soggetti che volontariamente hanno scelto di non sposarsi, e quindi di vivere al di fuori delle regole del patto matrimoniale, viene spesso controbattuto che lo Stato deve comunque offrire a chi sceglie di non sposarsi la possibilità di regolamentare alcuni aspetti della convivenza. Comunque ad oggi, nonostante l’imperversare delle polemiche e delle tesi contrapposte, non è ancora arrivata nessuna legge in grado di dirimere le controversie.

Come “funziona” quindi una coppia di fatto nell’Italia del 2011? Innanzitutto, i figli di una coppia di fatto hanno gli stessi dirittti dei figli di una coppia che ha contratto matrimonio; hanno cioè il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati nel rispetto delle loro inclinazioni ed in relazione alle possibilità della famiglia. Tale obblighi permangono, mutatis mutandis, anche se l’unione di fatto dovesse finire.

La differenza, per quel che riguarda le responsabilità nei confronti dei figli in caso di separazione della coppia, sta nella competenza del Giudice cui rivolgersi per far omologare l’accordo consensuale, o per ottenere una sentenza che dichiari sia l’affidamento, sia le modalità di collocamento, di mantenimento e dei rapporti con il genitore non convivente: per la coppia sposata è competente il Tribunale Civile, per la coppia more uxorio è competente il Tribunale per i Minorenni.

In mancanza di norme specifiche che disciplinino le questioni giuridiche che possono nascere all’interno di una coppia non sposata, è al nostro diritto civile che possiamo rivolgerci per trovare soluzioni adeguate. Per la coppia di fatto, per esempio, non esiste un regime degli acquisti successivi all’inizio della convivenza, come invece esistono la comunione o la separazione dei beni durante il matrimonio; ma la coppia può benissimo acquistare in comproprietà quanto ritiene di voler condividere (anche in percentuali non uguali). Il convivente non acquisisce la qualità di erede del partner, come avviene invece in modo automatico nelle unioni matrimoniali; si può però nominare il proprio convivente quale erede attraverso un testamento.

La coppia non sposata può stipulare un contratto che ha forza di legge tra le parti, con il quale disciplinare la misura del contributo di ciascuno alle spese della famiglia, l’indirizzo educativo per i figli, e perfino stabilire sanzioni nel caso di mancato rispetto; si può prevedere l’obbligo di corrispondere all’altro convivente una parte del proprio TFR o stipulare una assicurazione sulla vita a beneficio del partner.

Mentre coloro che scelgono il matrimonio godono in via automatica di diritti e doveri già ampiamente previsti dalla normativa sulla famiglia, i conviventi possono contare comunque su alcuni strumenti giuridici per regolamentare i loro rapporti; tuttavia devono imparare ad utilizzare questi strumenti, in attesa che anche in Italia, come già accade in molti altri paesi europei, venga introdotta una normativa che riconosca ufficialmente diritti e doveri delle unioni di fatto.

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