Doppio cognome, Emanuela Folliero: “Vi spiego perché la proposta è bella”

di Alice Marchese


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La proposta del doppio cognome è una soluzione che pone fine a lunghe battaglie legali di cui non si conosce la fine. Come quella di Emanuela Folliero che è riuscita a dare al figlio il suo cognome, ma non è di certo stata un’impresa facile.

Doppio cognome: l’esperienza di Emanuela Folliero

Intervistata dal quotidiano La Repubblica, lo storico volto di Rete 4 ha raccontato la sua personale epopea. “È stato un percorso quasi inaccessibile. Io avevo detto a me stessa che Andrea si sarebbe iscritto a scuola avendo anche il mio cognome. Sono partita d’anticipo: avevo quattro anni davanti prima che andasse a scuola. Ci sono voluti tutti” ha dichiarato la conduttrice televisiva, spiegando che, dopo la nascita del figlio avvenuta nel 2008, aveva provato dispiacere a vedere che il suo cognome non sarebbe mai comparso in nessun documento.

“Ho fatto tante verifiche”

Emanuela Folliero ha dunque cominciato a informarsi riguardo la procedura, finendo in un labirinto di carte, rinvii e attese. “Mi sono informata con alcuni amici avvocati. Sono andata su internet a fare ricerche per vedere quale poteva essere la strada. Verifiche ulteriori. Scambi di Pareri (…) Alla fine approdo alla soluzione, dovevo fare domanda al prefetto, nel mio caso di Milano, mettendo ben in evidenza la motivazione. Io ho scritto che con me finiva il nome di famiglia e ho anche aggiunto, perché era previsto, di essere persona nota”.

La scelta sarà libera con un ordine stabilito dai genitori

Lo riporta il Ilsole24ore.com.  “Con le nuove norme la scelta del cognome materno o paterno, o entrambi, sarà libera con un ordine stabilito dai genitori. Nell’ipotesi di conflitto tra i genitori la via di un possibile compromesso può essere quella di seguire l’ordine alfabetico. Quello che è certo è che sarà passato un colpo di spugna sull’attuale automatismo.

Il sistema vigente per dare il cognome paterno ai figli, fissato dall’articolo 262 del Codice civile, è finito più volte sotto la lente del giudice delle leggi. L’ultima pronuncia, in ordine di tempo, è dell’11 febbraio scorso 2021. Con un’ordinanza, firmata come relatore dall’allora vice presidente Giuliano Amato, i giudici costituzionali, avevano sottolineato come l’attuale disciplina sia non solo fonte di “squilibrio” e “disparità tra i genitori”, ma sacrifichi anche il “diritto all’identità del minore”, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

Art 262 Codice civile

Il sistema vigente, invece, dà ai figli il cognome paterno, come riporta l’ articolo 262 del Codice Civile :

  1. “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
  2. E se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre. Aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
  3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
  4. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

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