Mantenimento del figlio, cosa cambia se il genitore gli intesta un bene immobile?

In molti casi, il genitore tenuto a versare l’assegno di mantenimento per il figlio, preferisce adempiere al suo obbligo donandogli un immobile di sua proprietà o, più spesso ancora, la nuda proprietà della sua quota della casa coniugale, lasciando l’usufrutto al coniuge separato o divorziato, nei cui confronti sussista pure un obbligo alimentare.

La Corte di Cassazione (sentenza 23.09.2013 n° 21736)  ha ritenuto valido e meritevole di tutela l’accordo che preveda l’obbligo di trasferimento a titolo gratuito del patrimonio in favore dei figli o del coniuge, volto a garantire, nel comune intento delle parti, l’interesse preordinato al conseguimento di un risultato “solutorio” degli obblighi di mantenimento previsti dalla legge. L’obbligo di mantenimento nei confronti della prole può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta.

Nella maggioranza delle decisioni dei giudici di merito, peraltro, il trasferimento immobiliare ha natura integrativa di un assegno mensile ridotto. Infatti, il Giudice dovrà verificare se la donazione dell’immobile sia sufficiente a garantire il mantenimento del figlio, mentre, nel caso in cui l’accordo avesse lasciato anche solo in parte inadempiuto l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole, dovrebbe emettere i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento.

In sintesi, è ammissibile l’adempimento all’obbligo di provvedere al mantenimento del figlio mediante un trasferimento immobile, ma il Giudice si riserva di valutare che il figlio abbia effettivamente di che vivere (anche considerando il contributo dell’altro genitore). In ogni caso, la liquidazione non sarebbe – come nel caso del coniuge divorziando – una tantum, ma il figlio rimarrebbe titolare del diritto al mantenimento qualora il trasferimento immobiliare fosse insufficiente.

Ricordiamo inoltre che i trasferimenti ai figli decisi in sede di separazione o divorzio hanno un trattamento fiscale privilegiato.

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