Quando l’ex ci impedisce di vedere i bambini

Quando ci si separa, si sa, il rancore verso l’ex partner è tanto ed è difficile riuscire a nasconderlo per il bene dei bambini, se ci sono. In tanti riescono comunque a stabilire rapporti civili e a coordinarsi per continuare a portare avanti, insieme, l’educazione dei piccoli. Ma in alcuni casi ci si lascia un po’ prendere la mano e i figli diventano il modo più efficace per ferire e ricattare l’ex coniuge, tentando di fargli scontare colpe che potrebbe anche avere, ma di cui non dovrebbero risentirne anche i più bambini.

Per questo nell’ambito delle separazioni, uno dei temi più spinosi è appunto l’affidamento dei figli che, secondo la vigente normativa, dev’essere “condiviso”: ciascun genitore ha il dovere/potere di continuare ad istruire, mantenere ed educare il proprio figlio, anche se si è separato dal coniuge. Ciò dovrebbe significare anche che il genitore che non convive stabilmente con i figli dovrebbe poter avere uno scambio affettivo continuo con loro: in realtà, spesso questo non avviene.

Infatti, non sono rarissimi i casi di persone che strumentalizzano i figli nella loro battaglia contro gli ex coniugi, più o meno consapevolmente, avvalendosi di tutti mezzi possibili, anche i più spietati, come ad esempio infondate denunce ai danni dell’ex per maltrattamenti ed abusi.

Il genitore che si vede illegittimamente negare il figlio, può rivolgersi alla pubblica autorità (carabinieri, polizia etc) e chiedere, sentenza alla mano, di essere assistito nell’esercizio dei propri diritti.

Di recente il Tribunale di Roma ha condannato una signora a risarcire il suo ex coniuge per avergli impedito i rapporti con sua figlia cercando deliberatamente di eliminare il padre dalla vita della bambina; questa condanna esemplare per danno esistenziale e morale arriva dopo una causa durata anni, durante la quale i servizi sociali avevano accertato l’atteggiamento ostruzionistico della mamma che aveva fatto ricorso perfino alla strategia della denuncia penale, ottenendo un immediato allontanamento del padre; la denuncia si era poi rivelata infondata.

La sentenza di condanna ha come motivazione la lesione del diritto personale alla genitorialità, diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 2 e 29 della Costituzione, lesione che ha provocato un’immane sofferenza per l’ex coniuge per non aver potuto svolgere il ruolo di padre.

Attualmente l’atteggiamento del genitore che non rispetta i patti sanciti in un accordo consensuale, o non rispetta una sentenza, ha una blanda punizione perché commette semplicemente “mancata ottemperanza all’ordine del giudice”, ma si sta pensando di inserire nell’ordinamento giuridico una figura di reato apposita. Tale aggiunta dovrebbe avere una funzione non solo punitiva, ma anche e soprattutto deterrente; non dobbiamo infatti dimenticare che il danno maggiore che si può causare in queste situazioni è quello sul minore, il quale ha il diritto di avere due genitori che si occupino di lui e di tutte le sue necessità per una crescita sana ed equilibrata.

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