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Doppio cognome presto anche in Italia? L’annuncio della ministra Bonetti

Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, intervenuta a Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio 1, ha parlato del doppio cognome, cioè quello del padre e della madre.

Bonetti ha detto: “È stata calendarizzata al Senato per metà marzo, è stato indicato il relatore della legge sul doppio cognome e poi si comincerà il lavoro in commissione. Mi auguro che venga approvata il più in fretta possibile”.

“Credo che sia giusto che i genitori possano scegliere se dare entrambi i cognomi oppure l’uno o l’altro – ha aggiunto – Personalmente mi sarebbe piaciuto poter far continuare il nome Bonetti, visto che io ho solo una sorella, io sono molto orgogliosa della storia della mia famiglia”.

L’iter della legge è cominciato il 15 febbraio scorso in Commmissione giustizia al Senato. Con le nuove norme, si legge su Ilsole24ore.com, “la scelta del cognome materno o paterno, o entrambi, sarà libera con un ordine stabilito dai genitori. Nell’ipotesi di conflitto tra i genitori la via di un possibile compromesso può essere quella di seguire l’ordine alfabetico”.

Il sistema vigente, invece, dà ai figli il cognome paterno, come riporta l’articolo 262 del Codice Civile:

“Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
2. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
3. Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all’attribuzione del cognome da parte dell’ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.
4. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

 

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