Le unioni civili sono legge: ecco cosa bisogna sapere

Il giorno 11 Maggio 2016 la Camera dei Deputati  ha approvato con 372 voti favorevoli e 51 contrari la legge sulle unioni civili che regolamenta le coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali.

Vediamo che cosa cambia per i conviventi e che cosa possono fare da questo momento in avanti, le coppie di fatto.

  1. Prima di tutto, con la legge sulle unioni civili del 2016, la convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni, sia eterosessuali sia omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile.
  2. I conviventi possono stipulare tra loro un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali: il contratto può essere redatto con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Per valere anche nei confronti di terzi, l’atto deve essere comunicato all’anagrafe comunale. Per inciso, i contratti di convivenza sono accordi scritti che consentono alle coppie non sposate di definire a priori alcune regole, riguardanti soprattutto la gestione del patrimonio e le conseguenze sul patrimonio di un’eventuale cessazione della convivenza, ma anche altri aspetti, come ad esempio la designazione dell’amministratore di sostegno. Il contratto di convivenza viene redatto preferibilmente dal notaio ed è personalizzato in base alle esigenze specifiche della coppia. Può essere particolarmente utile all’inizio di una convivenza per l’acquisto di un immobile o una successione ereditaria. Volendo evitare il notaio, si può ricorrere a un avvocato, utile soprattutto come consulente sulle questioni legali, oppure sottoscrivere direttamente una scrittura privata. In caso di problemi, però, il sigillo del notaio è quello che meglio consente di disporre di un valido titolo esecutivo.
  3. Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
  4. Il contratto di convivenza è nullo se indica dei termini o delle condizioni.
  5. Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, morte di uno dei contraenti.
  6. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
  7. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio.
  8. Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità d’intendere e di volere.
  9. Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, i funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.
  10. Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni o per un periodo uguale alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due conviventi, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. Inoltre, in caso di morte, il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona o in caso di matrimonio o unione civile.
  11. La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità.

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