Maternità Facoltativa: a chi spetta e come viene retribuita

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Diventare genitore è sempre una gioia, ma l’astensione dal lavoro può creare qualche problema. Vediamo di capire meglio come funziona l’astensione facoltativa per maternità.

Maternità Facoltativa: a chi spetta e come viene retribuita

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Chi ne ha diritto

Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro i primi 3 anni di età del proprio figlio; non superando un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, elevabili a undici.
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro, e i limiti di età sono più alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici.

Possono richiedere l’astensione facoltativa:

  • Le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), che possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non maggiore di sei mesi , fino al compimento di otto anni di età del bimbo;
  • I padri lavoratori dipendenti , i quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi);
  • Il genitore solo , il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
  • Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bambino.

L’indennità per astensione facoltativa spetta a tutti i genitori, a prescindere dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo totale tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei sei mesi globali tra i genitori (dal compimento dei tre anni e fino a otto anni di età del bambino) l’indennità è subordinata a determinate condizioni economiche.

Casi particolari

Indennità per interruzione della gravidanza:

  • Avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto.
  • Avvenuta prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata aborto e equiparata alla malattia; la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla indennità di maternità, ma a quella di malattia.
  • Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione.
  • Parto prematuro: i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di astensione pre-parto è riconosciuto un periodo massimo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi.

Quanto è l’importo per l’astensione facoltativa:

  • E’ pari al 30% della retribuzione media giornaliera, l’indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall’Inps.
  • Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese l’indennità è pagata direttamente dall’Inps.

Dove presentare le domande:

Il modello da presentare è il modello AST. FAC (link al modello)che dovrà essere utilizzato dalle lavoratrici e dai lavoratori, autonomi e dipendenti, per la richiesta di astensione facoltativa.
Andrà presentato sia all’Inps che al datore di lavoro.
A questo dovrà essere allegato almeno uno dei seguenti documenti:

  • certificato di nascita dal quale risulti la maternità e la paternità, stato di famiglia, autocertificazione.

Nel caso di adozione devono essere allegati:

  • i provvedimenti relativi all’adozione e la documentazione comprovante l’ingresso effettivo o l’inserimento in famiglia del bambino.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva è possibile consultare il sito dell’Inps.

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