Maternità facoltativa Inps: retribuzioni, contratti e domanda per ottenerla

La maternità facoltativa corrisponde al cosiddetto congedo parentale.

Essa viene concessa ai lavoratori dipendenti, ai parasubordinati e alla lavoratrice madre che abbia un’attività autonoma e consiste in un periodo retribuito di astensione dal lavoro, nel periodo successivo al congedo di maternità obbligatoria.

 

La maternità facoltativa viene spesso confusa con un proseguimento della maternità obbligatoria ma, in realtà, essa è un congedo che spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa al padre, che la richieda e non necessariamente nel periodo immediatamente successivo alla maternità obbligatoria ma entro i primi 3 anni di età del bambino. Vediamo come funziona.

Domanda e modulo

La domanda va fatta on line o tramite un ente di patronato con questi modili:

  1. Lavoro dipendente: AST.FAC SR23 all’Inps e al datore di lavoro prima di usufruirne
  2. Lavoratori parasubordinati: AST.FAC/GEST.SEP
  3. Lavoratrici autonome: AST.FAC/LAV.AUT

Per ottenere il pin e chiedere informazioni dettagliate c’è a disposizione il numero verde 803164 dell’inps.

Maternità facoltativa Inps: stipendio e durata

Si tratta di un’indennità concessa dall’Inps ai genitori lavoratori dipendenti/parasubordinati o alla lavoratrice autonoma e va usufruita entro i primi 3 anni di età del bambino.

  • In questo periodo, i genitori che siano lavoratori dipendenti o parasubordinati possono astenersi dal lavoro, percependo il 30% della retribuzione che percepivano prima della maternità obbligatoria, per un periodo massimo complessivo (madre + padre) di 6 mesi. La maternità facoltativa viene pagata dal datore di lavoro se il lavoratore è dipendente, mentre viene corrisposta dall’Inps negli altri casi.
  • Il padre può usufruire di 7 mesi di astensione se si assenta dal lavoro in modo continuativo o per almeno 3 mesi di seguito. Ciò significa che se, per esempio, il padre decide di usufruire di 6 mesi di congedo, alla madre non spetta nulla. Il padre e la madre possono dividere tra di loro il congedo come ritengono opportuno.
  • Padre e madre possono usufruire della facoltativa anche contemporaneamente. Se il genitore è solo, il congedo aumenta sino a 10 mesi.

Maternità facoltativa frazionata

I congedi parentali possono essere goduti o in un’unica soluzione o spezzettati nel tempo, in genere, anche accordandosi con il datore di lavoro. Perchè il congedo sia frazionato deve essere intervallato da effettiva ripresa al lavoro non sostituibile con ferie o altri permessi.

Se si gode di un permesso tra un periodo di congedo e un altro, la facoltativa, di fatto, non si interrompe. La maternità facoltativa può essere richiesta anche dopo i 3 anni del bambino se non è stato possibile usufruirne prima. In questo caso, però, viene riconosciuto il 30% della retribuzione solo se il genitore facente domanda ha un reddito individuale che non superi la soglia prevista per l’anno in corso.

Maternità facoltativa lavoratrici autonome titolari di P. Iva

Nel caso di lavoro autonomo, la lavoratrice madre viene indennizzata per un massimo di 3 mesi con una indennità media giornaliera da parte dell’Inps durante il primo anno di vita del bambino.

La retribuzione riconosciuta dall’Inps alle lavoratrici autonome è di circa 37 € al giorno con piccole differenze tra lavoro agricolo e lavoro da commerciante.

Maternità facoltativa affidamento e adozione

Ovviamente anche i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30%. In questo caso, il 30% è calcolato sulla retribuzione del periodo precedente all’ingresso in famiglia del minore. Il periodo in cui farne richiesta è compreso nei 3 anni successivi all’ingresso in famiglia del minore per un periodo di congedo complessivo di sei mesi tra i due genitori.

Maternità facoltativa e indennità del lavoro parasubordinato e a progetto

In questo caso, poichè non esiste uno stipendio mensile cui fare riferimento, l’indennità è calcolata dividendo il compenso annuo per 365 per ottenere la retribuzione media giornaliera della lavoratrice madre o del padre. Di questa somma va calcolato il solito 30%.

Maternità facoltativa non retribuita

La maternità non retribuita coincide con l’aspettativa non retribuita ed è a discrezione del datore di lavoro che accetta di conservare il posto di lavoro alla madre lavoratrice dipendente ma senza retribuirla per un massimo di un anno (a seconda del CCNL di riferimento).

Non si tratta di un diritto derivante dalla maternità stessa che si esaurisce con il termine della maternità facoltativa e le ore di allattamento retribuite al 100%, ma con la possibilità di ottenere un periodo di aspettativa dal datore di lavoro.

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