Maternità anticipata: qual è l’iter di richiesta?

Non sempre è possibile per le future mamme continuare normalmente la loro attività lavorativa durante la gravidanza. Per questo, il decreto legislativo 151/01 ha regolamentato in maniera chiara l’astensione dal lavoro per le donne in stato interessante.

Oltre all’astensione obbligatoria, che parte dai due mesi precedenti al parto ai tre mesi successivi, c’è la possibilità di interrompere l’attività lavorativa prima del settimo mese di gravidanza, per motivi ben precisi.

I motivi per richiedere l’astensione anticipata sono:

  • problemi di salute della gestante che possono mettere a rischio la gravidanza;
  • se il luogo di lavoro o la mansione stessa non sono salubri e rischiano di mettere in pericolo la gravidanza;
  • se la donna svolge mansioni pesanti (come alzare pesi) o è a contatto con sostanze potenzialmente tossiche, che possono nuocere alla gestante; in questo caso l’astensione anticipata può essere chiesta se la lavoratrice non può essere spostata di settore o mansione.

Se la lavoratrice incinta incontra una delle problematiche sopra elencate, ha diritto a richiedere l’astensione anticipata dal lavoro seguendo questo iter:

– deve presentare la richiesta di maternità anticipata alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio;

– a tale domanda vanno allegati il certificato di gravidanza e il certificato medico, rilasciato dal ginecologo, preferibilmente di una struttura pubblica, che dichiari la presenza dei problemi citati in precedenza; il certificato del ginecologo deve anche contenere la data dell’ultima mestruazione, la presunta data del parto, la richiesta di assoluto riposo e la patologia riscontrata nella gestante.

Dopo aver fatto domanda, questa viene attestata dalla direzione provinciale e viene rilasciata una ricevuta in duplice copia. Entro 7 giorni avviene l’approvazione della domanda di astensione anticipata.

E’ importante ricordare che sia l’astensione obbligatoria sia l’astensione anticipata non vanno ad inficiare gli anni di anzianità di servizio né le ferie maturate. Nel caso di astensione anticipata, la lavoratrice deve percepire per intero la sua retribuzione.

Per una più completa e chiara consultazione, vi alleghiamo la domanda di “Interdizione anticipata di maternità” presente sul sito del Ministero del Lavoro

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