La nuova legittima difesa domiciliare: come difendersi dagli altri

di Danila


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Oggi affronteremo un tema che fa discutere ancora molto nonostante la novella legislativa sulla legittima difesa allargata cioè “allargare i confini” della legittima difesa tradizionale e dare “licenza di sparare ai ladri di notte”, in particolare introducendo una “presunzione” di sussistenza della legittima difesa nei casi in cui il cittadino reagisca a un’aggressione commessa nei luoghi e con le modalità descritte dalla nuova disposizione (nel domicilio in ore notturne; in caso di violazione di domicilio mediante violenza alle persone o alle cose, minaccia o inganno).

Vediamo ora in sintesi le principali novità:

1)      La prima novità riguarda le situazioni che vengono considerate “legittima difesa”, ed è introdotta da una modifica al secondo comma dell’art. 52 c.p., in base alla quale si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell’introduzione in casa, in negozio o in ufficio, con violenza alle persone o alle cose, ovvero con minaccia o con inganno.

2)      La seconda novità precisa l’ambito di applicazione della fattispecie dell’eccesso di legittima difesa: all’interno dell’art. 59 c.p. è inserita la seguente previsione: “la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.

3)      L’ultima novità riguarda la previsione dell’assistenza legale a carico dello Stato: quando sia dichiarata la non punibilità per legittima difesa, le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato (l’onere per le finanze pubbliche è stimato in 295.200 euro a partire dal 2017).

Il legislatore è intervenuto ed ha modificato l’istituto della legittima difesa con la legge 13 febbraio 2006, n. 59; questa novella legislativa ha comportato la codificazione della legittima difesa domiciliare: l’art. 52, comma secondo c.p. stabilisce come si presuma l’esistenza della proporzione tra offesa e difesa se colui che reagisce, trovandosi in uno dei luoghi indicati dall’art. 614 primo e secondo comma c.p., faccia uso di un’arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità, ovvero i propri o gli altrui beni, quando non ci sia desistenza o ci sia pericolo di aggressione. Il terzo comma dell’art. 52 c.p. estende siffatta presunzione a tutte quelle ipotesi in cui il pericolo di un’aggressione ingiusta si verifichi in un qualsiasi luogo, nel quale venga esercitata un’attività imprenditoriale, commerciale o professionale.

Per alcuni è un passo avanti che, finalmente, dà ai cittadini la possibilità di difendersi in casa propria. Per altri un piccolo passo, non ancora sufficiente. Per altri ancora un completo disastro, inutile e se non addirittura dannoso. In Italia dopo i recenti fatti di cronaca relativi ad aggressioni in abitazioni private e a rapine presso attività commerciali che sempre più spesso sono perpetrate a danno dei cittadini, finalmente in Parlamento si sta discutendo sulla modifica dell’art. 52 c.p. in materia di legittima difesa.

Nella versione attuale, la norma dispone che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale.

Secondo il disegno di legge n. 1784 presentato al Senato e rinviato alla Commissione Giustizia lo scorso 21 aprile, all’art. 52 c.p. è aggiunto il seguente comma: “Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’ingresso di sconosciuti in una abitazione privata, o in ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario, se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite”.

Lo scopo di questa integrazione è rispondere al crescente allarme sociale causato dalle frequenti incursioni (anche notturne) in abitazioni private o attività commerciali, predisponendo strumenti giuridici adeguati alla tutela degli aggrediti nei casi in cui sussistano un pericolo imminente e l’impossibilità di richiedere il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.

Nel disegno di legge in esame, infatti, si propone di modificare il concetto di proporzionalità tra difesa ed offesa: è del tutto evidente, invero, che l’attuale normativa imponga all’aggredito valutazioni dell’entità del pericolo concreto che si sta prospettando che non sempre possono essere compiute con lucidità nel momento dell’aggressione a causa del turbamento psicologico della persona offesa.
Articolo scritto da: Avv. Cristiana Covaleov (Avvocato in Milano)

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