Trasferimento di residenza della madre separata con figli conviventi

di Danila


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Uno dei temi di grandissima attualità inerenti la vita dei genitori separati riguarda il caso del trasferimento del genitore con affidamento dei figli – o affidamento condi-viso con collocazione prevalente – in luogo diverso da quello stabilito nella sentenza di separazione. E’ evidente che tale trasferimento – oltre che comportare un significativo cambia-mento nella vita dei figli – penalizzi la posizione dell’altro genitore per quel che riguarda il mantenimento del contatto con i figli ed il diritto di visita.

E’ questa una problematica molto attuale stante che stanno aumentando in modo esponenziale le esigenze di trasferimenti per ragioni lavorative, imputabili da un lato alla crisi economica – che può spingere a cercare nuove occupazioni in luoghi più o meno distanti da quello di residenza – e dall’ altro all’ accentuarsi del dinamismo del mercato del lavoro.

Nel panorama giuridico tale situazione si traduce in un problema di difficile soluzione, in quanto il nodo della questione, è capire se è legittima e, in caso affermativo, con quali modalità, la scelta di trasferirsi portando con sé i figli. Ciò che rende particolarmente difficile la soluzione a tale situazione è l’impossibilità di contemperare i due interessi in gioco – il diritto a scegliere il luogo dove vivere del genitore affidatario o con collocazione prevalente e il diritto a visitare i figli e trascorrere del tempo con loro dell’altro genitore – , senza pregiudicarne uno in favore dell’ altro.

E’ pacifico che detto trasferimento penalizzi gravemente il diritto dell’altro genitore. La Cassazione, recentemente, assunto una posizione estremamente netta a riguardo: con una rilevante sentenza del 2013, infatti, ha precisato che la fonte normativa di riferimento per questo caso è la l. 54/2006, che regola il modo di esercizio della patria potestà nei casi di affidamento condiviso, ed ha stabilito perentoriamente che la potestà è esercitata da entrambi i genitori e, soprattutto, che le scelte di maggiore interesse per i minori – come certamente lo è quella del trasferimento – devono essere condivise da entrambi.

Il trasferimento arbitrario – cioè senza interpellare l’altro genitore, o interpellandolo ma decidendo senza il suo consenso – secondo la pronuncia della Corte, viola l’obbligo sancito dalla legge in esame, ed è pertanto illecito. Ma non è tutto: una simile condotta, infatti, è censurabile addirittura da un punto di vista penale, configurando il reato di cui all’ art. 388 comma secondo cp, cioè quello in cui il soggetto attivo elude dolosamente la sentenza di un giudice civile inerente l’affido di minori.

Secondo la Cassazione, infatti, si riscontra una inottemperanza al provvedimento del giudice civile ogni volta che ci sia un comportamento contrario alla sentenza di separazione che causi “una frustrazione delle legittime pretese altrui”, come è lo è proprio il trasferimento arbitrario da un luogo di residenza ad un altro. La presa di posizione della Corte mi induce a consigliare alle coppie separande in via consensuale di regolamentare nel loro accordo tale eventuale ipotesi futura in via preventiva, in modo da dirimere in anticipo eventuali future controversie dovute alla necessità di trasferimento di uno dei due genitori in procinto di separazione.

Se ciò non fosse possibile, è opportuno, prima di decidere un trasferimento tentare di trovare un accordo in tal senso col genitore non collocatario, magari proponendo un numero superiore di fine settimana da trascorrere coi figli o aumentando il periodo di vacanza da far trascorrere da quest’ultimo coi figli. La decisione arbitraria di trasferimento è assolutamente sconsigliabile anche perché si rischia di vedersi condannare al rientro se si vuole mantenere la collocazione dei figli, ovvero, ad un cambio di collocazione abitativa magari a favore del genitore sino a quel momento non collocatario.

Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale
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