Indipendenza economica dei figli: quando cessa l’obbligo di contribuzione dei genitori

di francesca


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Essere genitori implica, innanzitutto, il dovere di crescere, educare e sostenere i figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale obbligo persiste in capo ad entrambi i genitori anche quando il nucleo familiare si scioglie e, proprio in ragione della problematicità che genera l’inizio di una crisi familiare, occorre disciplinare adeguatamente tutti gli aspetti, psicologici e economici volti a tutelare la serena crescita dei figli e a garantire la continuità di un’idonea contribuzione atta ad assicurare il sostenimento delle esigenze connesse alla vita quotidiana degli stessi.

L’art. 155 c.c. prescrive che “salvo diversi accordi  liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”, sostenendone le spese necessarie alla loro vita quotidiana; sulla base di questo principio, pertanto, “il giudice stabilisce, a carico di uno dei genitori, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità” tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita da questi goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, nonché della valenza economica dei compiti domestici svolti da ciascun genitore.

Ma sino a quando permane tale obbligo in capo al genitore onerato ed in che modo quest’ultimo può tutelarsi da eventuali richieste illegittime?

La cessazione dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, viene generalmente concordata in sede di divorzio, laddove, nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si stabilisce che il genitore gravato dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, vi provvederà sino a quando i figli abbiano raggiunto la maggiore età e comunque sino alla loro totale indipendenza economica.

Tuttavia, sebbene spesso l’indipendenza economica sia un dato certo e pacifico, in mancanza di un’espressa statuizione, il genitore onerato, benché non più sostanzialmente obbligato, resta formalmente soggetto a richieste illegittime, provenienti dal figlio ormai indipendente o dal genitore ex convivente, peraltro non più legittimato a chiedere alcunché, stante la cessazione della sua convivenza con il figlio, beneficiario del mantenimento. In tale situazione l’unica soluzione atta a tutelare il genitore obbligato è rappresentata da un ricorso per modifiche ex art. 710 c.p.c. ove il giudice, accertata l’estinzione del diritto di ricevere il mantenimento del figlio ormai indipendente, dichiari cessato l’obbligo del ricorrente. Tuttavia, proprio in ragione dell’ovvietà di tale situazione, che dovrebbe essere gestita dagli ex coniugi (o ex compagni) con comune buon senso, la necessità di proporre un procedimento per modifica per far dichiarare la cessazione dell’obbligo alimentare, viene spesso sottovalutata, almeno sino a quando il genitore onerato non incorre nella pretesa illegittima di contributi pacificamente non dovuti.

Tale clima di incertezza, per anni è stato terreno fertile per pretese illegittime che hanno gravato di costi non dovuti genitori non più obbligati a sostenere figli ormai indipendenti. Di recente, tuttavia, la materia è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Cassazione, che, con una sentenza del 2012, ha precisato che “Il conseguimento dell’indipendenza economica del figlio, pertanto, rappresenta fatto estintivo dell’obbligazione ex lege avente ad oggetto il suo mantenimento, accertabile con una pronuncia dichiarativa e non costitutiva avente per l’effetto efficacia ex tunc” (Cass. sent. 22951/2012).

Ne deriva, pertanto che l’obbligo di contribuzione cessa automaticamente al raggiungimento da parte del figlio della propria indipendenza economica, posto che da tale momento cessa il diritto di quest’ultimo di ricevere un contributo al proprio mantenimento, stante la sua capacità a procurarsi autonomamente ciò di cui ha bisogno. Pertanto il genitore gravato dall’obbligo di contribuzione ben potrà agire giudizialmente per far dichiarare, anche a posteriori, la cessazione dell’obbligo contributivo posto a suo carico, a decorrere dal momento in cui si accerta l’intervenuta indipendenza economica del figlio. In questo modo la Suprema Corte ha voluto porre rimedio a tutte quelle situazioni che, complice un clima di incertezza giuridica, si prestavano a richieste illegittime e a versamenti ingiustificati che rappresentavano dei veri e propri abusi, di cui ne facevano le spese i poveri genitori obbligati a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento a favore dei figli ormai totalmente indipendenti.

Studio Legale Bevilacqua, Armanini & Associati – Associazione Professionale
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