Come adottare un bambino in Italia? Affidi, età per adottare e nuovi scenari

di francesca


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Adozione Nazionale italiana

In Italia, esistono diverse leggi che regolano le procedure di richiesta di un’adozione nazionale e internazionale. Per quanto riguarda l’adozione in Italia, l’articolo 6 della Legge n. 184/83 stabilisce: che l’adozione è consentita a quei coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore sole se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e che ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.

Lo stesso Tribunale, in base alle indagini effettuate per mezzo dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, espleta la procedura di affidamento preadottivo scegliendo tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore. Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta. La domanda di disponibilità all’adozione da parte dei coniugi ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.

Le domande devono corredarsi di:

  • certificato di nascita dei richiedenti
  • stato di famiglia
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti
  • certificato rilasciato dal medico curante
  • certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
  • atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto

Età degli adottanti

Una delle questioni più spinose dell’adozione e, in genere, della maternità stessa, è rappresentata proprio dall’età degli adottanti. Questa, allo stato attuale dee avere le seguenti caratteristiche:

  • Superare di almeno diciotto quella dell’adottato
  • Non superare di più di quarantacinque anni l’età dello stesso

Non è, tuttavia, preclusa l’adozione in alcuni casi specifici e quando il limite massimo di età sia superato da uno solo dei coniugi in misura non superiore ai dieci anni ma sempre fino a un massimo di 55 anni di età:

  • Se i coniugi hanno anche altri figli di cui almeno uno minorenne
  • Se l’adozione riguarda il fratello di un figlio già adottato
  • Se l’adozione riguarda più fratelli di cui uno abbia i requisiti di cui sopra

Affidamento preadottivo: durata e adozione 

Nel corso dell’affidamento il Tribunale per i minorenni di competenza, tramite i servizi socio-assistenziali, degli svolge un’attività non solo di controllo ma anche di sostegno. L’affidamento preadottivo può essere, perciò, revocato in presenza di gravi difficoltà. Decorso un anno dall’affidamento, il Tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l’adozione. Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, il quale, acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti con il loro stesso cognome.

Adozione Internazionale

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi previsti per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (modificata dalla legge 149/2001). L’adozione internazionale però, a differenza di quella di quella nazionale è più complessa e le competenze in materia di adozioni internazionali sono della Commissione per le adozioni internazionali previste dell’Autorità Centrale per la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476. L’adozione internazionale è l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.

L’adozione internazionale inizia con un’indagine sulle famiglie che fanno specifica richiesta di adozione internazionale. Al termine dell‘indagine, svolta dai servizi degli enti locali, viene fatta una relazione che valuta le potenzialità genitoriali della coppia che viene inviata  al Tribunale per i minorenni. Il giudice per il Tribunale per i minorenni, decide, in base anche a ulteriori approfondimenti sulla coppia, se rilasciare un decreto di idoneità o meno. La coppia in possesso del decreto di idoneità, inizierà entro un anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale.

Esistono per questa procedura, degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, i quali seguono i coniugi, svolgendo con loro le pratiche necessarie per l’intera procedura che prevede anche la trasmissione della documentazione del giudice straniero, riferita al bambino alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. La Commissione per le adozioni internazionali autorizzerà in seguito l’ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L’Aja.

Infine ci sarà la trascrizione del provvedimento di adozione da parte del Tribunale dei minorenni, dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Adozioni Casi particolari: Il caso dei single

L’adozione in casi particolari serve a tutelare quei minori già inseriti in un nucleo famigliare diversi dal suo e con cui abbiano già sviluppato legami affettivi come disciplinato dall’art. 44 della legge n. 184/83 e così come sostituito dalla legge n. 149/2001. Ai casi particolari appartengono anche quei minori che si trovino in alcune situazioni di disagio (legge n. 104/92).

In casi in cui si può verificare un’adozione particolare sono i seguenti:

  1. con persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre
  2. con coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge
  3. nel caso di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori
  4. qualora sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo

In questi casi i legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del tribunale per i minorenni con relativo modulo con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.

E’ interessante sottolineare che i casi previsti dalla legge ai punti 1 e 3 e cioè quando il minore sia orfano o abbia degli handicap ma abbia anche stabilito dei legami importanti con l’adottante, siano gli unici in cui si possa procedere a un’adozione anche da single.
In questo senso una sentenza decisiva (n. 3572/2011) della Corte di Cassazione, ha aperto una nuova strada all’adozione da parte dei single, rispetto alla normativa nazionale esistente, giungendo di fatto a riconoscere in Italia l’adozione di un minore da parte di una donna single seppure solo nella forma non pienamente legittimante, ovvero di adozioni in caso particolare. Lo stato di disagio è stato ampliato a casi di vita non dignitosa del minore che ha diritto a vivere in una condizione migliore per lui, anche nei casi di minore straniero. La Cassazione ha specificato che “comunque la permanenza biennale nello stato straniero che ha pronunciato il provvedimento consente l’adozione in Italia, considerato il caso particolare, senza effetti di adozione piena”.

Adozione e convivenza

In Italia non è consentita l’adozione per chi conviva e costituisca una coppia di fatto. Tuttavia, come abbiamo visto sin qui, gli anni di convivenza vengono tenuti in considerazione nel caso in cui sussistano i requisiti di adozione dopo il matrimonio.

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